Sacconi: “Jobs Act nato vecchio, per smart working servono norme ad hoc”

L’ex ministro del Lavoro accende i riflettori sulla necessità di adeguare regolamenti e contrattazione. “Industria 4.0 e Internet of things rivoluzioni che obbligano a revisione dei vecchi sistemi”

Pubblicato il 29 Set 2015

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“Siamo all’inizio di una stagione nuova nel mondo del lavoro. E sono numerose le problematiche sollevate a seguito dell’affermarsi di modalità innovative quali lo smart working ma anche l’industria 4.0 e l’avvento dell’Internet of things”. Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro del Senato accende i riflettori sulla “rivoluzione” prossima ventura e sulla necessità di “dare risposte alle rinnovate esigenze attraverso norme adeguate e una contrattazione ad hoc”. Intervenuto all’inaugurazione della nuova sede di Roma di American Express, la prima nell’Europa continentale progettata in nome dello smart working, Sacconi ha sottolineato come la “riregolazione compiuta per venire incontro a un mutato scenario del mondo del lavoro in realtà è già datata. Abbiamo prodotto il meglio del mondo antico ma ora dobbiamo andare oltre facendo leva sulla duttilità e sulla flessibilità tipiche di un modo di lavorare nuovo, incentrato al raggiungimento degli obiettivi e non più sulla mera presenza fisica in azienda o su orari rigidi”.

Secondo Sacconi “la nuova dimensione del lavoro indotta dalle tecnologie implica la necessità di strumenti normativi di supporto alla negoziazione”. L’ex ministro del Lavoro ha richiamato l’articolo 8 del Dl 138/2011 (poi convertito nella legge 148/2011) per dare sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità e all’uso delle nuove tecnologie “che di fatto ha aperto ai nuovi strumenti”, “ma servono regole più adatte”, ha aggiunto. Sacconi ha evidenziato inoltre la necessità di “trovare un equilibrio”: sì alla connettività ovunque “ma è importante favorire anche gli incontri fisici”.

A tal proposito in materia di smart working alla Camera è stata presentata una proposta di legge, non ancora esamita, recante “Norme finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro (AC2014)” di iniziativa degli onorevoli Mosca, Ascani, Saltamartini, Tinagli, Bonafè e Morassut. In dettaglio lo smart working viene definito come prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti caratteristiche: prestazioni fuori azienda fino al 50% dell’orario annuale (salvo diverso accordo), eventuale uso di strumenti informatici e/o telematici per l’attività, nessun obbligo di postazione fissa nei periodi di lavoro fuori azienda. Viene regolamentata la disciplina in merito alla fornitura degli strumenti informatici-telematici usati dal lavoratore in remoto, al trattamento economico (che non può essere inferiore a quello previsto per gli altri lavoratori subordinati a parità di mansioni), al riconoscimento degli incentivi di carattere fiscale e contributivo in vigore per gli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell’attività in regime di smart working.

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