“Doing business 2014”, Banca Mondiale 2011, classifica dei paesi dove conviene investire: Italia è 65esima su 189, a causa della durata dei procedimenti e dell’inefficienza della giustizia, ben preceduta da Montenegro, Tunisia, Bielorussia, Botswana, Tonga, Kazakhstan e altri 59.
Il tribunale civile di Milano sentenzia che ci si può costituire in giudizio mediante il “deposito telematico del fascicolo in cancelleria”, cioè una Pec. Il sito “La Legge per Tutti”, riferisce che tale sentenza “conferma un orientamento sostenuto già da diversi altri fori” il cui elenco è su altra pagina del sito. Questo rimando ci fece sperare in un’incontenibile lunghezza di tale elenco. Un clic per disilluderci: non più di mezza dozzina di tribunali civili. D’altronde un paio di mesi fa, un tribunale penale tentò di respingere un atto inviato regolarmente per posta raccomandata, dovendosi, secndo il giudice, depositarlo manualmente, oggi nel 2014. Pretesa sconfessata pure dal codice di procedura penale.
Il tribunale meneghino, stabilendo che la Pec non è tra le cause di nullità previste dalla legge, ha pure sancito che l’elenco delle nullità deve considerarsi tassativo. La domanda è d’obbligo: era necessaria una sentenza per dire che la legge non deve essere manipolata, quantunque per opera d’un illustre tribunale? Riepiloghiamo. Mezza dozzina di tribunali civili ammette la Pec, il migliaio di rimanenti non si sa. I tribunali penali dimostrano insofferenza alla raccomandata postale. Proviamo a immaginare come spiegare questo a un investitore estero, il quale deve curare i suoi affari in Italia dall’altro capo del mondo.
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