Il trattamento e la protezione dei segreti commerciali sono normati dagli Stati membri dell’Unione europea in modi e secondo principi differenti. Per apportare nel settore chiarezza giuridica e definire una base di regole comuni sull’argomento il Consiglio europeo ha approvato la direttiva che definisce le norme su questa materia e sulle informazioni riservate delle imprese dell’UE.
Si conclude così l’iter di un provvedimento che aveva mosso i suoi primi passi el novembre 2013, e che era stato votato dal Parlamento europeo il 14 aprile 2016. Per l’operatività manca a questo punto soltanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore della direttiva: da quel momento gli stati membri avranno a disposizione due anni per adeguare la propria legislazione alle indicazioni della direttiva.
“La direttiva, che stabilisce misure comuni contro l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti dei segreti commerciali è volta a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Le imprese – si legge in una nota di Bruxelles – investono nell’acquisizione, nello sviluppo e nell’applicazione di know-how e informazioni. Tale investimento nel capitale intellettuale ha un impatto sulla loro competitività e sui loro risultati in termini di innovazione sul mercato e pertanto sui loro benefici e sulla motivazione per continuare ad innovare. Si tratta di un’ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali, ad esempio, le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. I segreti commerciali svolgono un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese, in particolare le PMI, e gli istituti di ricerca nel contesto delle attività di R&S e dell’innovazione nel mercato interno”.
Tra gli obiettivi del provvedimento c’è quello di avere “un effetto deterrente contro la divulgazione illecita di segreti commerciali, senza minare i diritti e le libertà fondamentali o l’interesse pubblico, in particolare la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica, la tutela dell’ambiente e la mobilità dei lavoratori”.
Tra i punti principali della direttiva, le nuove misure “garantiscono pienamente che il giornalismo d’inchiesta possa essere esercitato senza nuove limitazioni anche per quanto riguarda la protezione delle fonti giornalistiche – spiega il comunicato – La direttiva è conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che preserva la libertà e il pluralismo dei media”.
La direttiva norma tra l’altro la protezione dei cosiddetti “informatori”: “Le persone che agendo in buona fede rivelano segreti commerciali con l’obiettivo di proteggere l’interesse pubblico generale, beneficeranno di un’adeguata protezione – spiega la nota – Spetterà alle autorità giudiziarie nazionali competenti valutare la necessità della divulgazione di un segreto commerciale per denunciare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita”.
Un capitolo è deidato ai risarcimenti dei detentori di segreti commerciali: gli Stati membri dell’UE dovranno definire le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di segreti commerciali. Che “dovranno essere equi, efficaci e dissuasivi, senza essere inutilmente complessi o costosi e senza comportare scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati. Il termine di prescrizione per le denunce non sarà superiore a sei anni”. I detentori di segreti commerciali avranno inoltre diritto di chiedere i danni “derivanti da appropriazione illecita di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici contenenti il segreto commerciale o dai quali è possibile dedurre il segreto commerciale”.