Razionalizzazione del concetto di stabile organizzazione e imposta al 3% su tutte le transazioni online ma non sull’e-commerce e sulla cessione dei beni. Sono questi, come anticipato da CorCom, i pilastri dell’emendamento web tax presentato dalla commissione Bilancio della Camera, in vista dell’approvazione della manovra. Si stima un gettito di circa 190 milioni di euro dal 2019 (anno di avvio della tassazione), rispetto ai circa 114 milioni della versione votata da Palazzo Madama.
Rispetto a quella del Senato, la proposta – impegnato in prima linea il presidente della commissione Francesco Boccia – mira ad eliminare il credito d’imposta previsto per le imprese italiane e gli articoli che affidavano alle banche il ruolo di sostituto d’imposta per il pagamento della tassa.
La proposta di modifica “punta – ha spiegato Boccia – al rafforzamento del concetto della stabile organizzazione”, ricordando i risultati raggiunti finora dal fisco operando su questo aspetto dell’economia digitale.
L’emendamento modifica l’imposta al 3% (il Senato aveva optato per il 6%) ma la applica sulle transazioni digitali rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato e anche delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Lça norma non riguaderà e-commerce e cessione di beni.
L’imposta si potrebbe applicare sull’ammontare dei corrispettivi relativi alle transazioni, al netto dell’Iva, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
La norma “salva Pmi e startup” prevede che la web tax sia applicata solo nei confronti del soggetto prestatore o cedente residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni digitali superiore alle 3000 unità.
Scompaiono sia le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate e dunque lo spesometro per tracciare le imprese digitali. Non saranno comunque penalizzate le piccole imprese in contabilità semplificata e i cosiddetti minimi.
Novità anche sul concetto di “stabile organizzazione” che non comprende: “L’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa – si legge nel testo – la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività; la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate sopra, a condizione che tale attività, l’attività complessiva della sede fissa d’affari sia di carattere preparatorio o ausiliario”.