INNOVAZIONE

Smart working, pc a carico della PA solo in caso di telelavoro

L’ultima bozza presentata da Aran ai sindacati prevede che il lavoro agile possa essere fatto anche senza strumentazione fornita dall’amministrazione “purché ci siano le condizioni di piena operatività e le garanzie della più assoluta riservatezza sui dati”. Obbligo di fornitura al dipendente in caso di attività da remoto

Pubblicato il 29 Nov 2021

smart working

Smart working nella PA anche senza dotazione tecnologica messa a disposizione dall’ente. È quanto prevede – risulta a CorCom – l’ultima bozza che Aran ha presentato oggi ai sindacati nell’ambito del tavolo sul rinnovo del contratto Funzioni centrali della pubblica amministrazione.

“Il lavoro agile non emergenziale nella pubblica amministrazione potrà essere fatto anche senza strumentazione fornita dalla pubblica amministrazione purché ci siano le condizioni di piena operatività della dotazione e le garanzie della più assoluta riservatezza sui dati”, si legge nella bozza.

Il nuovo smart working non avrà vincoli di orario e di luogo di lavoro  – non c’è più il divieto di lavoro dall’estero – e potrà essere effettuato anche senza la strumentazione data dall’amministrazione. Nel testo infatti si dice che gli strumenti “di norma” vengono dati dall’amministrazione ma non si esclude che possano essere di proprietà del dipendente.

Per attivare il lavoro agile sarà necessario comunque l’accordo individuale quindi lo smart working non può essere una scelta unilaterale dell’amministrazione ne’ del dipendente.

“L’accordo individuale è stipulato per iscritto – dice il documento – e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione”.

Gli elementi essenziali dell’accordo sono la durata, (a termine o a tempo indeterminato); la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; la modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni; le ipotesi di giustificato motivo di recesso; le fasce orarie di operatività, contattabilità e inoperabilità; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore; le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro; l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall’amministrazione.

I dispositivi tecnologici sono sempre forniti invece nel lavoro da remoto che “può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa”.

“Il lavoro da remoto realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione – si legge nella nuova bozza – può essere svolto come telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente e con altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.

Smart working nelle aziende

Il governo accelera sulla regolazione anche nel settore privato. Le linee guida sul lavoro agile che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha presentato alle parti sociali prevedono anche in questo caso un accordo individuale tra azienda e lavoratore per attivare lo smart working in azienda. E nell’accordo dovranno essere indicati tempi, luoghi e fasce di disconnessione.

Al lavoratore che presta la sua mansione da remoto, inoltre, dovranno essere garantite parità di trattamento economico, compresi eventuali benefit e premi di risultato rispetto ai colleghi che svolgono il lavoro in presenza.

Il Protocollo di fatto fissa il quadro di riferimento per lo smart working con le linee di indirizzo per la contrattazione. L’adesione dovrà essere su base volontaria e subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (non richiesto durante lo stato di emergenza), indicando la durata, l’alternanza tra i periodi in presenza e a distanza, gli strumenti di lavoro, i tempi di disconnessione e garantendo parità di diritti e di trattamento per il lavoratore agile.

Il dipendente che rifiuta di lavorare da remoto non può essere licenziato. L’accordo scritto tra azienda e lavoratore dovrà comunque rispettare la contrattazione collettiva, le leggi in vigore e le linee guida dello stesso Protocollo. Il lavoratore è libero di scegliere il luogo dal quale svolgere la propria prestazione di lavoro, purché la stessa non abbia problemi di connessione. L’azienda, per motivi di sicurezza e riservatezza dei dati, può comunque vietare alcuni luoghi esterni. Il protocollo prevede l’impegno delle parti a facilitare a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.

Si dovrà inoltre indicare l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile.

Si possono chiedere i permessi orari previsti dai contratti collettivi e quelli previsti dalla legge 104 ma non sono previsti straordinari. In caso di malattia, ferie o infortunio il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro sono a suo carico.

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