I candidati non possono usare a fini elettorali i dati personali di cui sono entrati in possesso per ragioni istituzionali. A precisarlo è il garante della Privacy, che si è espresso a proposito del caso di un ex assessore che aveva utilizzato le mail dei dipendenti comunali per contattarli e proporre loro la propria candidatura.
La vicenda, si legge in una nota dell’authortiy, risale alle amministrative dello scorso anno, quando una dipendente comunale, aprendo la mail di lavoro, scopre che l’ex assessore al personale si candida alle elezioni regionali e chiede il suo voto. Un messaggio spedito con ogni probabilità a tutto il personale comunale, tanto che alcuni tra i dipendenti destinatari del messaggio, che si ritengono lesi nei loro diritti, si rivolgono al Garante per la protezione dei dati personali.
I dipendenti segnalano all’Autorità che gli indirizzi mail sono stati acquisiti da un indirizzario di posta elettronica che non è pubblico, essendo a esclusivo uso interno dell’amministrazione e nella disponibilità dell’ex assessore al personale in virtù del suo incarico. Per questo motivo i ricorrenti ritengono che i loro dati personali siano stati trattati in modo non corretto e in violazione delle regole dettate dal Garante privacy in materia di propaganda elettorale.
Tesi condivisa dall’Autorità che, nell’emettere il provvedimento di divieto, ha ritenuto l’operato dell’ex assessore illecito sotto diversi profili. “In primo luogo – si legge in una nota del garante – perché il trattamento dei dati è avvenuto in violazione del principio di finalità: gli indirizzi mail comunali, infatti, il cui scopo è quello di consentire il contatto per l’assolvimento delle funzioni istituzionali, non possono essere utilizzati per il perseguimento di altre finalità come la propaganda elettorale. Così come non possono essere utilizzati liberamente da chi ricopre incarichi pubblici e detiene questi dati solo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. In secondo luogo perché, come affermato dal Garante in più occasioni, i partiti, le liste o i singoli candidati non possono utilizzare indirizzi di posta elettronica senza il consenso specifico e informato dei destinatari. Consenso che, nel caso in esame, non risulta”.