Via alle regole per gli incentivi fiscali alle start up. Oggi il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomani ha firma il decreto ministeriale che disciplina di dettaglio sugli incentivi fiscali per gli investimenti in startup innovative effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015. La firma del titolare del Mef fa seguito a quella del ministro per lo Sviluppo economico, Flavio Zanonato. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista per per le prossime settimane.
Gli incentivi – che trovano fondamento giuridico nella legge di conversione del Decreto Crescita 2.0 – valgono sia nel caso di investimenti diretti in startup innovative, sia nel caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup.
Le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali: i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 500mila, effettuati in ciascun periodo d’imposta; i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires) possono dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000, effettuati in ciascun periodo d’imposta.
Viene inoltre intensificato il beneficio fiscale per l’investimento in imprese startup a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, prevedendo, in relazione ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione pari al 25% della somma investita e, con riferimento ai soggetti passivi sul reddito delle società, una deduzione pari al 27% della somma investita.
In tutti i casi l’investimento per il quale si è fruito dell’agevolazione deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio fiscale.