IL CASO

Startup, dall’online alla carta: l’assurda sentenza del Consiglio di Stato

Ribaltata la decisione del Tar del Lazio e accolto il ricorso del Consiglio nazionale del Notariato che aveva impugnato il decreto del Mise: le imprese innovative non si potranno più costituire via web. Carnovale (Roma Startup): “Si torna all’Ottocento”. Carabetta (5 Stelle): “Interrogazione al ministero”

Pubblicato il 29 Mar 2021

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Le startup non si potranno più costituire online. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consiglio nazionale del Notariato contro il decreto del Mise che regolava la nuova modalità di istituzione delle imprese innovative. Il provvedimento del 2016 varato dallo Sviluppo economico stabiliva infatti che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del Cad”.

La sentenza della massima Giustizia amministrativa stabilisce che, da oggi e fino a nuovo intervento legislativo, le startup italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online e dovranno sottostare ai precedenti adempimenti burocaratici previsti per la altre imprese.

Il Consiglio di Stato ribalta dunque la sentenza del Tar del Lazio che aveva respinto le ragioni dei notai e accolto quelle del Mise e dell’associazione Roma Startup.

A partire da oggi e fino a nuovo intervento del legislatore le startup italiane non potranno più costituirsi gratuitamente online, ma dovranno tornare a pagare una gabella ottocentesca – commenta Gianmarco Carnovale, Presidente di Roma StartupMentre tutto il mondo va avanti, perfino nell’anno del G20 a guida italiana dobbiamo vergognarci per quelle lobby che lavorano imperterrite con il solo obiettivo di preservare le rendite di posizione e a discapito della competitività. Andiamo quindi avanti a passi del gambero giocando con la credibilità del Paese, per proteggere qualche consulenza ad una piccola casta fuori dal tempo, auspicando che non ci siano conseguenze per le startup già costituite con questa modalità”.

Secondo il Consiglio di Stato “il potere esercitato dal Ministero attraverso il decreto impugnato non poteva avere alcuna portata innovativa dell’ordinamento, ovvero, nello specifico, non poteva incidere sulla tipologia degli atti necessari per la costituzione delle start up innovative, così come previsti dalla norma primaria”.

In questo senso la sentenza ricorda che in base all’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico”.

E’ evidente che, in base alla disposizione comunitaria – per il Consiglio di Stato – l’atto costitutivo e lo statuto delle società e le loro modifiche possono non rivestire la forma dell’atto pubblico se la legislazione prevede, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario.

Altro punto saliente riguarda il ruolo del Registro delle Imprese: il Consiglio di Stato ha stabilito che  il decreto del Mise abbia illegittimamente ampliato l’ambito dei controlli dell’Ufficio del Registro dell’imprese, “senza un’adeguata copertura legislativa che autorizzasse tale innovazione (circa il rapporto tra l’atto impugnato e la legge che ne ha previsto l’emanazione valgono le considerazione già espresse a proposito del primo motivo di appello); di conseguenza, alla luce della natura del controllo effettuato dall’Ufficio del Registro nel nostro ordinamento, così come innanzi delineato, non appaiono infondati i dubbi dell’appellante circa la possibilità di ovviare alla modalità tradizionali di costituzione delle società, pena il concreto rischio di porsi in contrasto con la Direttiva citata”.

Per Luca Carabetta, deputato del Movimento 5 Stelle “lascia l’amaro in bocca la decisione con cui oggi il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato, in precedenza respinto al Tar, che sostanzialmente abroga il decreto ministeriale che prevede la costituzione tramite piattaforma digitale e senza costi delle startup innovative”.

“Depositerò immediatamente un’interrogazione al ministero dello Sviluppo Economico per chiedere conto delle attività che intende portare avanti per tutelare i nuovi imprenditori – riprende Carabetta – La norma, concepita per alleggerire le procedure di avvio di una startup, ha sempre avuto supporto politico bipartisan e va incontro ai principi di semplificazione e digitalizzazione richiesti anche recentemente a livello comunitario con la proposta degli Startup Nations Standard, al fine di rendere il nostro Paese più competitivo e più ospitale per le nuove imprese tecnologiche. Rispettiamo la pronuncia della giustizia amministrativa, ma faremo di tutto per mettere il nostro Paese al passo con le migliori pratiche europee e semplificare la vita a chi vuole intraprendere e innovare”.

Per il Consiglio Nazionale del Notariato “questa sentenza consente quindi di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al modello ‘startup innovativa’ ed il fatto che il 75% di esse venga costituito attraverso l’atto pubblico notarile ne è la dimostrazione più evidente e pone l’accento sull’importanza del controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l’affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati”.

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