INVESTMENT COMPACT

Startup senza notaio, sì ma quando?

La misura per velocizzare l’iter di costituzione delle nuove aziende si impantana nelle maglie dei “cavilli”. Il ministero dello Sviluppo a CorCom: “Stiamo lavorando alla norma attuativa, serve più che meticolosa attenzione alla sicurezza per evitare comportamenti illegali”

Pubblicato il 02 Apr 2015

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Tempi incerti per la messa a regime delle semplificazioni destinate alle startup innovative. Il ministero dello Sviluppo economico sta infatti lavorando all’elaborazione del decreto che istituisce il modello uniforme sulla costituzione e modfica di imprese innovative che sostituisce la firma del notaio. L’Investment compact, infatti, ha previsto che tali procedure possano avvenire senza notaio, con un risparmio tra i 1500 e i 2500 euro.

“Il ministero sta lavorando all’elaborazione di una norma attuativa che istituisca un modello standard, un atto costitutivo tipizzato che consenta la corretta applicazione della Legge n°33 del 24 marzo 2015 – fanno sapere dal Mise a CorCom– Proprio la prevista eliminazione dell’intervento del notaio (con la sua funzione di minuzioso controllo) nella costituzione e nelle successive modifiche delle startup innovative, impone in questo lavoro una più che meticolosa attenzione alla sicurezza, onde evitare, per esempio, fenomeni di riciclaggio o di altri comportamenti illegali. Per essere ben svolto, questo compito richiederà tempi sicuramente non brevissimi”.

L’Investment compact stabilisce che sia un sito del ministero dello Sviluppo economico, appositamente dedicato, a permettere alle stesse di ricercare agevolazioni; allo stesso modo si prevede che per le Pmi sia possibile eliminare il passaggio dal notaio.

Per farlo, l’atto costitutivo e le successive modificazioni dovranno essere redatti secondo un modello uniforme che sarà adottato, appunto, con decreto del Mise. L’operatività della nuova norma è subordinata, a questo punto, solo alla messa a disposizione del modello. Una volta disponibile, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dai soci. Poi, a cura degli stessi, dovrà essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese. Resta comunque la possibilità per le imprese di passare dal notaio se ritenuto opportuno e di inserire condizioni particolari negli atti costitutivi.

Nel dettaglio nell’articolo 10-bis della legge 24 marzo 2015 si legge che “l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Leggendo l’art. 24, di cui sopra, relativo alla firma digitale, al punto 2 emerge la specifica che l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.

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