Una mini-guida con le risposte ai dubbi d cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità introdotte di recente sui bonus edilizi con il decreto legge 157/2021. A pubblicare online tutte le indicazioni è l’Agenzia delle Entrate, che pubblica sul proprio sito internet le risposte alle Faq sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus (qui la guida di CorCom su come attivare la procedura online).
Ad esempio, con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus 110%, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021, data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto legge, hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.
Con riferimento, invece, ai tecnici, l’Agenzia delle Entrate chisrisce che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.