La decisione del 29 novembre 2017 resa dalla Corte di Strasburgo nella causa C-256/16 pone fine a una vicenda che ha avuto inizio in Italia nel febbraio del 2008 e ha visto colpi di scena e rovesciamenti giudiziari che hanno coinvolto organi politici e tribunali civili e amministrativi. L’epilogo scritto dalla Corte dell’Ue ci dice che senza il consenso dei titolari dei diritti non è consentito a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie digitali di opere protette dal diritto d’autore, ove tale servizio venga reso mediante un intervento attivo dell’impresa fornitrice nella registrazione.
Il giudizio di Strasburgo, che ha visto di fronte l’italiana R.T.I. S.p.A. e l’inglese V-Cast Ltd., con la partecipazione dei Governi francese e portoghese oltre all’intervento della Commissione Europea, concerne l’interpretazione delle disposizioni nazionali interne in tema di D.A. e conduce alla necessaria disapplicazione delle disposizioni sulla copia privata che contemplano il riconoscimento della c.d. “videoregistrazione da remoto”. Con questo termine si intendono quei servizi on-line che permettono agli utenti di registrare dalle piattaforme televisive (come pure da qualsiasi altro mediaplayer) i programmi e le opere di proprio interesse che, una volta riprodotti, vengono poi conservati ed archiviati su cloud (utilizzando applicazioni del tipo “Dropbox” o “Google Drive”).
Le modifiche apportate all’art. 71-septies della Legge Autore attraverso il D. Lgsl. 248 del 31 dicembre 2007 hanno infatti introdotto nella parte finale del primo comma di detta norma l’inciso “Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso”, modifica volta ad estendere l’eccezione di copia privata anche ai servizi di videoregistrazione offerti da terze imprese. Queste ultime svolgerebbero l’attività di copia sostituendosi ai singoli utenti privati, unici legittimati ad esercitare tale facoltà secondo quanto previsto dall’art. 71-sexies, commi 2 e 4 della L. 633/1941.
Questa distonia normativa è stata oggetto nel tempo di successivi interventi critici, in primo luogo da parte della Commissione UE che con nota del 13 febbraio 2009 (29900 Markt DI/DB D(2009), ha chiesto al Governo italiano l’abolizione dell’inciso dell’art. 71-septies sopra ricordato, proprio alla luce del contrasto che esso generava con le disposizioni degli artt. 2 e 3 della Direttiva 2001/29/CE in materia di diritto d’autore. In esito dell’intervento della Commissione, in Italia la questione del remote videorecording è stata portata all’esame del TAR del Lazio il quale ha statuito che l’esercizio dei servizi di copia privata previsto dalla norma del 2009 fosse tutt’altro che “arbitrario”. Non di diverso tenore rispetto a tale pronuncia è stata la sentenza resa dal Consiglio di Stato nel giudizio di impugnazione conclusosi con la decisione del 18 febbraio 2015 (n. 823) di conferma dell’operato dei giudici di prime cure.
Nel mentre si consolidava in senso favorevole alla videoregistrazione da remoto l’iter giudiziario nell’ambito delle corti amministrative, di diverso avviso si sono sin da subito detti i nostri tribunali civili e, in particolare, le Sezioni Specializzate chiamate a valutare la materia. Va in tal senso osservato che tutti i provvedimenti emanati dai suddetti tribunali riguardano il service provider inglese V-Cast, impresa che offriva agli utenti la possibilità di registrare i programmi trasmessi da circa 50 canali televisivi, attraverso un sistema che sarebbe consistito nel porre a disposizione degli utenti un proprio spazio web su cui salvare copia dei programmi per la visione, in tal modo esercitando l’eccezione di copia privata. Sul punto, ripetutamente e quasi unanimemente, i tribunali di Milano (Ord. 24 luglio 2015 e sent. 28 agosto 2015), Roma (Ord. 6-7 agosto 2015), Torino (Sent. 31 ottobre 2015) hanno respinto la prospettiva dei fatti offerta da V-Cast sostenendo l’assoluta incompatibilità fra il divieto imposto dalla legge di fare effettuare da terzi copie destinate all’uso privato e il tenore della disposizione inserita al termine del primo comma dell’art. 71-septies della Legge Autore che inquadra la videoregistrazione da remoto fra le attività soggette a copia privata.
Ai magistrati civili tale inserimento in seno alla Legge 633/1941 è apparso quale un corpo estraneo rispetto ai principi del nostro ordinamento, tanto che per fare chiarezza sulla corretta interpretazione delle norme interne italiane rispetto alle disposizioni comunitarie in materia di diritto d’autore, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 maggio 2016, ha formulato le questioni pregiudiziali che sono sfociate nella sentenza della Corte di Giustizia cui si è fatto brevemente cenno.