Si possono mettere link a opere protette dal copyright solo se non c’è scopo di lucro e se non si è a conoscenza che queste opere sono pubblicate in modo illegale. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di giustizia Ue sulla causa fra il blog olandese GeenStijl e Sanoma, editore di Playboy.
Risulta dunque illegittima la pubblicazione di un link a foto protette da copyright ospitate in siti che le hanno pubblicate illegalmente. Come nel caso del blog, che aveva a più riprese inserito il collegamento ipertestuale alle foto di una starlette, i cui diritti erano detenuti dalla Sanoma. L’Europa precisa anche che quando i link sono invece forniti a scopo di lucro si deve anche presumere che si sia al corrente che l’opera sia protetta da copyright e quindi dell’illegalità dell’operazione.
Secondo la Corte Ue, “qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore”.
Al contrario, qualora la persona sia al corrente che il link fornisce l’accesso a “un’opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore” oppure perché consente agli utenti di “eludere misure restrittive” per proteggere l’opera limitando per esempio l’accesso ai soli abbonati, allora “la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una comunicazione al pubblico”. In questo caso il “carattere lucrativo è rilevante” e “la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito internet deve essere presunta”.