A partire dall’11 novembre 2023 potranno continuare a operare in Italia esclusivamente i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento Ue 2020/1503 (Regulation on European crowdfunding service providers for business, detto anche “Regolamento Ecsp”) relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese.
I contenuti della domanda di autorizzazione e il relativo procedimento sono disciplinati dall’articolo 12, che attribuisce altresì alla Commissione europea il potere di specificare ulteriormente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, adottando norme tecniche di regolamentazione, sulla base dei progetti e delle proposte sviluppate dall’Esma.
Istituite regole uniformi a livello europeo
Secondo la nuova disciplina, i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding sia basate sull’investimento (equitybased) sia sul prestito (lending-based) devono richiedere una apposita autorizzazione e sono assoggettati a regole uniformi, definite a livello europeo, nonché alla vigilanza delle autorità designate dagli Stati membri.
L’art. 48, in particolare, disciplina il periodo transitorio, prevedendo che i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese già operativi in base a regimi nazionali “possono continuare, conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento fino al 10 novembre 2022 o fino al rilascio di un’autorizzazione di cui all’articolo 12, se tale data è anteriore”. La Commissione europea ha poi esteso il periodo fino al 10 novembre 2023.
Indicazioni operative nei Regolamenti delegati
La Commissione europea, inoltre, ha adottato il Regolamento delegato “Supplementing regulation 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying requirements and arrangements for the application for authorisation as a crowdfunding service provider”, unitamente a ulteriori Regolamenti delegati che investono aspetti di centrale rilievo per l’operatività dei fornitori di servizi di crowdfunding, quali – tra gli altri – le misure e procedure per il piano di continuità operativa, la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento e i conflitti di interesse.
Competenza a Consob e Banca d’Italia, ma si attende il decreto
La Consob e la Banca d’Italia sono state designate quali autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding. Tuttavia, entrambe potranno ricevere istanze formali per il rilascio dell’autorizzazione ad operare come fornitore di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento Ecsp e dei relativi Regolamenti delegati e avviare il relativo processo valutativo solo a seguito dell’adozione del decreto legislativo di attuazione.
A livello nazionale, il Regolamento introduce per la prima volta una disciplina comprensiva per il lending crowdfunding per le imprese, mentre sostituisce il quadro normativo nazionale applicabile ai gestori di portali di equity crowdfunding. Esso prevede che gli operatori rispettino requisiti prudenziali e si dotino di assetti organizzativi idonei ad assicurare l’adeguata gestione dei rischi e la continuità dell’operatività; il Regolamento introduce inoltre norme a tutela degli investitori ispirate a quelle della Direttiva Mifid2.
Gli operatori interessati dovranno quindi valutare accuratamente gli interventi necessari ad assicurare il rispetto dei nuovi requisiti e dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.
Il commento di ItaliaFintech
“Il comunicato congiunto di Banca d’Italia e Consob relativamente alla disciplina sul crowdfunding rappresenta un importante passo avanti – dice Sergio Zocchi, Presidente di ItaliaFintech – Di fatto apre le porte a forme di interazione informale che, da quanto appare dal comunicato, potrà avere ad oggetto aspetti concreti dell’istanza (i documenti e le informazioni da fornire). Siamo lieti di vedere nel comunicato che è stato raccolto il nostro suggerimento di avviare un cd pre-filing per le piattaforme a supporto di una transizione verso il nuovo regolamento europeo.
“L’Associazione potrà ovviamente svolgere un ruolo di coordinamento istituzionale tra gli associati, facilitando la condivisione delle esperienze man mano acquisite – conclude – Resta però da attendere, si spera nel più breve tempo possibile, l’adozione dei decreti legislativi di attuazione, presupposto imprescindibile per rendere realmente operativo il regolamento europeo e quindi consentire la presentazione delle istanze”.