La procedura

Digital Services Act: YouTube, Snapchat e TikTok nel mirino della Ue



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La Commissione chiede alle piattaforme di fornire maggiori informazioni sulla progettazione e sul funzionamento dei loro sistemi di raccomandazione e sugli algoritmi

Pubblicato il 2 ott 2024



dsa – digital services act – digitale – europa

La Commissione europea ha inviato una richiesta di informazioni a YouTube, Snapchat e TikTok ai sensi del Digital services act (Dsa), chiedendo alle piattaforme di fornire maggiori informazioni sulla progettazione e sul funzionamento dei loro sistemi di raccomandazione.

In base al Dsa, le piattaforme devono valutare e mitigare adeguatamente i rischi derivanti dai loro sistemi di raccomandazione, compresi i rischi per la salute mentale degli utenti e la diffusione di contenuti dannosi derivanti dalla progettazione basata sul coinvolgimento di questi algoritmi.

Focus sugli algoritmi che raccomandano contenuti agli utenti

A YouTube e Snapchat – spiega una nota – viene chiesto di fornire informazioni dettagliate sui parametri utilizzati dai loro algoritmi per raccomandare contenuti agli utenti, nonché sul loro ruolo nell’amplificare alcuni rischi sistemici, tra cui quelli relativi al processo elettorale e al discorso civico, al benessere mentale degli utenti (ad esempio, comportamenti di dipendenza e “rabbit hole” dei contenuti) e alla protezione dei minori. Le domande riguardano anche le misure adottate dalle piattaforme per mitigare la potenziale influenza dei loro sistemi di raccomandazione sulla diffusione di contenuti illegali, come la promozione di droghe illegali e l’incitamento all’odio.

A TikTok è stato chiesto di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per evitare la manipolazione del servizio da parte di soggetti malintenzionati e per mitigare i rischi legati alle elezioni, al pluralismo dei media e al discorso civico, che potrebbero essere amplificati da alcuni sistemi di raccomandazione.

Risposte entro il 15 novembre

YouTube, Snapchat e TikTok devono fornire le informazioni richieste entro il 15 novembre. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione valuterà i passi successivi, tra cui la possibilità di imporre ammende in caso di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite.

Ai sensi dell’articolo 74 (2) del Dsa, la Commissione può imporre ammende in caso di informazioni errate, incomplete o fuorvianti in risposta alle richieste di informazioni. In caso di mancata risposta, la Commissione può emettere una richiesta formale tramite decisione. In questo caso, la mancata risposta entro la scadenza potrebbe comportare l’imposizione di penalità periodiche.

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