IL PROVVEDIMENTO

Fisco e piattaforme digitali, per l’Italia scatta la procedura d’infrazione

La decisione della Commissione europea a seguito del mancato recepimento delle nuove regole per la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nell’ambito dell’utilizzo strumenti elettronici per il contrasto all’evasione

Pubblicato il 27 Gen 2023

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La mancata comunicazione da parte di numerosi Stati membri delle misure adottate per recepire le direttive nel diritto nazionale sta costando a svariati Paesi europei un pacchetto di decisioni di infrazione da parte della Commissione Ue. Ne è coinvolta anche l’Italia in relazione alle nuove regole per la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali nell’ambito dell’utilizzo delle piattaforme digitali da parte dei contribuenti (strumento per il contrasto dell’evasione); alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori attraverso il meccanismo delle azioni rappresentative che consentono alle organizzazioni dei consumatori di chiedere un risarcimento per i consumatori danneggiati.

Sono 25 gli Stati che hanno ricevuto una lettera di costituzione in mora per non aver notificato le misure nazionali di recepimento delle direttive, il cui termine di recepimento è scaduto di recente: ora hanno due mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e completarne il recepimento, oppure la Commissione può decidere di emettere un parere motivato, un ulteriore passo della procedura di infrazione.

Lotta all’evasione fiscale: nuove norme sull’uso delle piattaforme digitali

Nel marzo 2021 il Consiglio ha adottato una modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa (direttiva (UE) 2021/514 – DAC7) per definire una serie di disposizioni per le piattaforme digitali come i siti web e le app mobili: dato che consentono ai contribuenti di vendere beni, offrire servizi personali online e offline o affittare beni immobili o mezzi di trasporto, devono segnalare tali contribuenti e le loro attività economiche. Tali informazioni aiuteranno le autorità fiscali negli Stati membri di quei particolari contribuenti a prevenire l’evasione fiscale o le false dichiarazioni attraverso l’uso di piattaforme digitali. Tutti gli Stati membri dovevano recepire la direttiva nella legislazione nazionale e informarne la Commissione entro il 31 dicembre 2022. Oltre all’Italia non hanno notificato o hanno notificato solo parzialmente le misure nazionali di recepimento della direttiva Belgio, Estonia, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia.

Protezione dei consumatori: ricorso alle “azioni rappresentative”

Quanto alla tutela dei consumatori, la direttiva sulle azioni rappresentative (UE) 2020/1828 – ovvero le ‘class action’ – mira a garantire che tutti i consumatori europei beneficino pienamente dei loro diritti: conferirà agli “enti legittimati” (come le organizzazioni dei consumatori) il potere di avviare azioni rappresentative per conto dei consumatori e introdurrà poteri sanzionatori più forti per le autorità dei consumatori degli stati membri. Questa azione rappresentativa, spiega la Commissione, consentirà alle organizzazioni di consumatori di chiedere un risarcimento, una sostituzione o una riparazione per un gruppo di consumatori che sono stati danneggiati da una pratica commerciale illegale. Dall’entrata in vigore della direttiva nel dicembre 2020, gli stati membri avevano due anni per recepirla nel loro diritto nazionale e per informare la Commissione. Mentre nella maggior parte degli stati sono in corso lavori per l’adozione delle leggi, un gran numero di stati membri non ha notificato le misure nazionali di recepimento integrale della direttiva entro il termine fissato per il 25 dicembre 2022. Oltre all’Italia Brunxelles invierà lettere di costituzione in mora a Belgio , Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

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