È partita la fase di consultazione pubblica, sul sito del dipartimento delle Finanze, dello schema di decreto legislativo che recepisce le modifiche apportate dalla direttiva Ue 2021/514, in tema di cooperazione e scambio automatico di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. Lo ricorda FiscoOggi, rivista dell’Agenzia delle Entrate.
Gli operatori economici, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e gli esperti della materia potranno inviare contributi e osservazioni entro il prossimo 20 luglio, sia sull’intero contenuto della bozza di decreto che su specifiche parti della stessa.
Gli obiettivi della Direttiva
La Direttiva è intervenuta sulle disposizioni contenute nella direttiva 2011/16 – più volte modificata nel corso degli anni, vista la rapida espansione dell’economia digitale -, da un lato per migliorare il quadro normativo già esistente, mediante l’estensione e il rafforzamento delle disposizioni concernenti tutte le forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati; e dall’altro, per ampliare l’ambito di operatività dello scambio automatico alle informazioni fornite dai Gestori di piattaforme digitali.
Con lo schema di Dlgs, che si compone, dal punto di vista della struttura normativa, di cinque Capi che contengono complessivamente diciannove articoli, tra cui i primi quindici che recepiscono le modifiche, iniziano a prendere forma gli obblighi degli operatori in merito alle procedure di scambio automatico dei dati, che inizieranno ufficialmente, come previsto dalla stessa Direttiva, dal 1° gennaio 2023, con un primo scambio tra le amministrazioni interessate nel 2024.
Le disposizioni per garantire il rispetto delle procedure
Tra gli altri, appare rilevante l’articolo 12, che introduce disposizioni finalizzate a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e quello degli obblighi di comunicazione: in questo senso, il gestore della piattaforma è tenuto a inserire nei contratti con il venditore una clausola unilaterale in base alla quale, se quest’ultimo non gli fornisce tutte le informazioni necessarie per l’espletamento degli obblighi di comunicazione dei dati, a seguito di due solleciti a vuoto, il profilo del venditore viene chiuso e allo stesso viene impedito di reiscriversi alla piattaforma; in alternativa, il gestore può trattenere il corrispettivo dovuto alla piattaforma fino a quando le informazioni non vengono fornite.
Inoltre, se vi sono più gestori con obblighi di comunicazione con riferimento al medesimo venditore, ciascuno di essi è esonerato se può provare che la comunicazione è stata effettuata dall’altro. Se il gestore è tenuto agli obblighi in più di uno Stato membro, lo stesso può scegliere di adempiere agli obblighi in Italia, informando della scelta le autorità competenti degli altri Stati membri.
Lo schema di decreto legislativo, infine, demanda a provvedimenti dell’Agenzia delle entrate che dovranno stabilire le modalità di comunicazione e dare attuazione a precise disposizioni. L’omessa comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni richieste è punita con la sanzione prevista dall’articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 471/1997, aumentata della metà se le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto.