IL PROVVEDIMENTO

Decreto Fintech, ok del Senato: istituito il registro degli operatori

Tra le novità anche la semplificazione per le sperimentazioni di progetti di finanza digitale e più poteri alla Consob. I dubbi dell’opposizione. Pd e 5 Stelle lanciano l’allarme sul riciclaggio

Pubblicato il 27 Apr 2023

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Primo via libera, oggi da parte dell’aula del Senato, al cosiddetto decreto Fintech, ovvero il provvedimento varato dal governo per attuare la normativa europea in materia di strumenti finanziari digitali.

Il raggio d’azione del decreto

Si introducono misure di semplificazione grazie alle quali le negoziazioni di titoli digitali potranno avvenire24 ore su 24, sette giorni su sette e senza intermediari. Dopo l’ok da parte di Palazzo Madama il testo passerà ora alla Camera per essere convertito in legge entro il 16 maggio. Il testo prevede norme necessarie per dare attuazione al regolamento (Ue) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla Distributed Ledger Technology (Dlt).

Il regolamento prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate. Inoltre, si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività Fintech e un regime semplificato e transitorio per la sperimentazione delle attività di innovazione tecnologica digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo, al fine di consentire agli operatori di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza.

Il decreto prevede in particolare che l’emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dalla Banca d’Italia o dal ministero dell’Economia e delle finanze, o dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con regolamento Consob.

Gli emendamenti introdotti nel testo

Il decreto, nel suo testo base, prevedeva che possano essere iscritti nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale: le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia; gli intermediari finanziari iscritti all’albo, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l’attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia; gli altri emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi e altri soggetti stabiliti in Italia (con forma di società per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società italiane). Un emendamento approvato in Aula, a prima firma del presidente Massimo Garavaglia (Lega), ha ampliato la platea, precisando che per “stabiliti in Italia” si intende aventi sede legale, succursale o anche “sede secondaria” nel territorio della Repubblica.

Il ministro dell’Economia e delle finanze dovrà trasmettere alle Camere la già prevista relazione (triennale) di Consob e Banca d’Italia sul mercato Fintech, dando conto dei risultati emersi. Su iniziativa del Governo è stata cancellata dall’emendamento approvato la parte che originariamente prevedeva che il Mef dovesse inviare alle Camere, oltre al report di Consob e Bankitalia anche una “valutazione dell’impatto della disciplina” ma, nel testo 3 dell’emendamento, frutto di una sintesi, è stato inserito quantomeno la previsione che nell’inviare il documento alle Camere il Governo dia conto dei risultati emersi.

Potranno essere assoggettate alle disposizioni contenute nel decreto, quindi sulla circolazione digitale degli strumenti finanziari, anche le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti. La normativa Fintech si potrà applicare anche ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani.

Un’altra modifica al testo ha previsto che il responsabile del registro e il gestore del servizio Dlt garantiscono: la correttezza, la completezza e l’aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull’emissione; l’integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell’emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali.

È stato poi specificato che i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche quando in forma di chiavi crittografiche private, possano essere controllati “esclusivamente” dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell’infrastruttura di mercato Dlt, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Per le banche, gli intermediari finanziari, e tutti gli altri soggetti che richiedano l’iscrizione nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale degli strumenti finanziari, la Consob verificherà il rispetto, tra gli altri, di ulteriori requisiti “anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell’emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti”. Con un emendamento approvato in Aula si sono leggermente ritoccati i compiti della Consob specificando, ad esempio, che “è competente per quanto riguarda l’osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l’ordinata prestazione dell’attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori”.

Viene prevista una multa, commutata dalla Consob, da 25 mila euro a 5 milioni di euro per chiunque emetta strumenti finanziari digitali, o tenga un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. Con un emendamento approvato in Aula si è stabilito che la stessa sanzione si applicherà nei confronti dei soggetti (diversi da titolare dello strumento finanziario digitale, responsabile del registro, gestore dell’infrastruttura di mercato Dlt, banche e imprese di investimento) che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.

Ai fini della normativa antiriciclaggio i responsabili dei registri per la circolazione digitale di strumenti finanziari, diversi da banche e altri intermediari finanziari (come possono essere Poste Italiane), sono considerati altri operatori non finanziari. Si tratta, in particolare, degli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi; gli altri soggetti stabiliti in Italia; altri soggetti individuati con regolamento Consob.

I registri per la circolazione digitale, su cui sono eseguite tramite scritturazione tutte le emissioni e i trasferimenti degli strumenti finanziari digitali, dovranno prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l’intera durata della scritturazione.

I commenti politici sul decreto

“Il Pd si è astenuto sul decreto che attua il regolamento europeo sulla Dlt che introduce la possibilità di negoziare titoli finanziari in forma molto più flessibile rispetto al passato, consentendo scambi e transazioni bilaterali a qualsiasi ora del giorno e della notte e senza l’intervento di intermediari finanziari, attraverso la ‘tecnologia a registro distribuito’ (Distributed Ledger Technology), già utilizzata per le transazioni in cripto valute. Il cambiamento rispetto al sistema attuale è radicale ed esistono ‘innegabili rischi’, come ha sottolineato nell’audizione la Banca d’Italia”. Lo ha detto in Aula il senatore del Pd Carlo Cottarelli. “Ci sono vantaggi in termini di riduzione dei costi di transazione, l’ampliamento degli orari di operatività e la riduzione della segmentazione nazionali attraverso l’accesso alle piattaforme di una più ampia platea di operatori. Ci si deve però domandare se i mercati finanziari non operino già a velocità in qualche modo eccessiva, un timore già espresso da James Tobin, premio Nobel dell’Economia. Siamo certi che questa ulteriore accelerazione non porterà ad un accentuarsi di fenomeni di volatilità nei mercati finanziari? A fronte dei potenziali vantaggi, ma anche dei rischi esistenti e delle perplessità di fronte a passi che potrebbero favorire un’ulteriore finanziarizzazione dell’economia, il gruppo del Partito Democratico ha deciso di astenersi in questo voto”.

Il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S, ha giustificato l’astensione del suo gruppo spiegando che “Il M5S ha nel suo Dna l’innovazione tecnologica come strumento per semplificare e migliorare la vita di cittadini e imprese, aumentandone conoscenza, consapevolezza e potenzialità. La stessa innovazione tecnologica, richiamata dal cosiddetto Dl Fintech che stiamo esaminando, può essere un volano formidabile anche applicata alla finanza, a patto però che questo generi benefici per l’economia reale, fluidificando canali alternativi di afflusso di risorse alle piccole e medie imprese. Siamo e resteremo contrari, invece, alla sottomissione della tecnofinanza alle sole ragioni dell’economia di carta e della speculazione. Per questo stigmatizziamo tutti i passaggi del decreto in cui il Governo estende la sperimentazione delle tecnologie a registro condiviso anche a strumenti finanziari non negoziati, getta le premesse per la proliferazione di piattaforme non interoperabili, consente di affidare il controllo sui registri anche a soggetti non professionali dal punto di vista finanziario, non garantisce l’identità digitale degli investitori. In conclusione: non vengono fissati i giusti presidi antiriciclaggio, a tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il governo avrebbe dovuto dedicare maggiore riflessione, tempo e attenzione alla fase consultiva del provvedimento in esame. Anche in questo caso, avete dimostrato di non essere pronti. Di fronte alle vostre incapacità, sarebbe stato meglio limitare il provvedimento al semplice recepimento del Regolamento europeo. Per tutte queste ragioni, esprimo a nome del M5S il voto di astensione, nella speranza che il provvedimento in esame possa essere ancora migliorato in seconda lettura, anche a seguito di un più approfondito dibattito istituzionale”.

Il senatore di Forza Italia, Adriano Paroli, ha invece plaudito all’approvazione del decreto. “Con questo provvedimento si dà attuazione al regolamento europeo che prevede una disciplina comune delle forme di circolazione di strumenti finanziari e digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, nonché misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza. L’obiettivo è quello di consentire agli operatori di Fintech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, con un costante dialogo con le autorità di vigilanza. Fintech non è solo una nuova tecnologia ma un nuovo approccio alla finanza. La sfida, dunque, è definire un quadro di regole che consenta la crescita di un settore senza il quale la finanza tradizionale italiana sarebbe destinata a restare indietro rispetto ai paesi che queste regole se le sono già date”.

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