IL REPORT

Fintech, si apre l’era dei robo-advisor. Ma l’Italia procede al ralenti

A frenare la diffusione dei consulenti automatizzati la preferenza spiccata per l’interazione umana da parte degli utenti. Soft-regulation e vigilanza forward-looking per accelerare il cambiamento. La fotografia scattata da Consob

Pubblicato il 11 Feb 2019

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In Italia si apre l’era del roboadvisor ma lo sviluppo procede a rilento. A scattare la fotografia una nuova indagine Consob realizzata nell’ambito del progetto Fintech: digitalizzazione dei processi d’intermediazione finanziaria”, avviato in collaborazione con alcune delle principali Università italiane.

La consulenza automatizzata (robo advice) – si legge nel quaderno – è un fenomeno sempre più diffuso, al quale regolatori nazionali e istituzioni sovranazionali dedicano un’attenzione crescente, come attestano le numerose ricognizioni disponibili e le iniziative tese ad adeguare i presidi normativi esistenti ai profili innovativi posti dall’automazione. Il lavoro si propone di tracciare una ricognizione del robo advice in Italia, nonché di valutare possibili profili di attenzione per la protezione dell’investitore retail.

Secondo Consob il fenomeno dei robot advisor è ancora poco diffuso in Italia. “Se si escludono due operatori che segnalano rispettivamente circa 3.500 e 10 mila clienti (corrispondenti a masse under advice pari all’incirca a 160 e 200 milioni di euro; dati a marzo 2017), gli altri casi contano ancora un numero estremamente ridotto di clienti (meno di 50)”, si legge sul rapporto.

Per quanto riguarda i robo advisors B2C, l’unico modello diffuso è quello ibrido. Al canale web, infatti, si può affiancare l’interazione con il consulente fisico nella fase di assistenza del cliente, che spesso permette agli investitori di scegliere tra l’opzione digitale e quella umana. In generale, l’interazione tra cliente e consulente resta un fattore critico di successo, tanto da orientare il mercato verso la valorizzazione della relazione “umana” anche nell’ambito della consulenza automatizzata.

Due elementi distintivi di successo rispetto al servizio tradizionale: il prezzo e l’accessibilità del servizio.  Per quanto riguarda il prezzo, le commissioni applicate al patrimonio under advice oscillano dallo 0,3% allo 0,7% annuo (alle quali possono aggiungersi altre componenti di costo quali performance fee e/o commissioni di sottoscrizione dei prodotti consigliati), valori contenuti che rendono il robo advice potenzialmente molto competitivo soprattutto nel contesto domestico, caratterizzato da una bassa disponibilità a pagare degli investitori per la consulenza. Per quanto riguarda l’accessibilità del servizio, gli investitori possono operare online senza limiti d’orario, vincoli logistici e con rapidità. L’esperienza di navigazione appare agevole e non richiede particolari competenze digitali se non l’abitudine a utilizzare la rete Internet.

Sul fronte dell’offerta, i prodotti proposti dai robo advisors sono costituiti prevalentemente da quote di Exchange Traded Funds (Etf) e di fondi comuni di investimento e non includono, nella maggior parte dei casi, prodotti del gruppo di apparte­nenza.

Nel complesso, i fattori critici di successo del robo advice in ambito domestico sembrano essere quelli registrati nelle esperienze internazionali, anche se con una importante differenza: i clienti non sono tipicamente i Millennials, connotati da un patrimonio under advice più contenuto rispetto a quello del cliente medio di un consulente fisico, bensì investitori che dispongono di un reddito medio-alto, prevalentemente uomini, di età compresa tra 40 e 60 anni, già avvezzi alle scelte di investimento e che, nei casi di start-up collegate a un istituto bancario, accedono al robo advice per verificarne convenienza e comodità.

In un’ottica prospettica, inoltre, si è cercato di valutare il contributo che i soggetti già attivi nel comparto della consulenza possono dare allo sviluppo del robo advice, sulla base delle informazioni fornite da dieci banche (gruppi universali o banche-reti), rappresentative di oltre il 50% degli asset under management in Italia a metà 2017.

La maggior parte degli istituti partecipanti alla ricognizione dichiarano di aver già automatizzato specifiche fasi della prestazione del servizio di consulenza e di avere intenzione di procedere anche con riferimento ad altre aree, quali la raccolta delle informazioni ai fini della valutazione di adeguatezza, la produzione della raccomandazione di investimento e il monitoraggio del portafoglio. Le modalità concrete di realizzazione di questi progetti vanno dall’acquisizione di servizi in outsourcing da soggetti terzi (software houses) a partnership con imprese Fintech all’innovazione in house mediante l’istituzione di un innovation team per lo sviluppo di algoritmi, software proprietari e competenze in tema di big data analytics. In ogni caso, la digitalizzazione di una o più fasi del processo viene considerata strumentale ad ampliare gli spazi che il professionista può dedicare alla cura della relazione con i clienti, che continua a rivestire un ruolo centrale nel modello di business.

Il lavoro analizza inoltre le specificità della consulenza in materia di investimenti prestata dai robo advisor e i relativi profili di compliance, inquadra il fenomeno nell’ambito del quadro normativo in materia di vendita a distanza e commercio elettronico e approfondisce i temi connessi al trattamento dei dati personali dei clienti e alla cybersecurity.

Il fenomeno del robo advice è già affrontato nel cosiddetto “pacchetto” MiFID, che prevede la possibilità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti tramite sistemi automatizzati o semi-automatizzati, chiarendo che le medesime regole si applicano a prescindere dal canale di interazione con il cliente. La consulenza finanziaria prestata dai robo advisor è pertanto inquadrabile nell’ambito del servizio di ‘consulenza in materia di investimenti’.

Nonostante il quadro normativo esistente si caratterizzi per il principio di neutralità tecnologica – conclude Consob – la rassegna delle peculiarità della prestazione automatizzata del servizio lascia emergere alcune aree in cui potrebbero trovare applicazione strumenti di soft-regulation (come, ad esempio, linee-guida) e una vigilanza forward-looking, coerentemente con l’approccio individuato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea rispetto al fenomeno del FinTech.

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