La Commissione Industria, ricerca ed energia (Itre) del Parlamento europeo ha adottato con 53 voti a favore, 1 contrario e 5 astensioni la proposta di risoluzione sul regolamento ‘Critical raw material act‘ (Legge sulle Materie prime critiche), a prima firma dell’eurodeputata tedesca Nicola Beer (Renew Europe).
Obiettivo di fondo della proposta di mandato negoziale è aumentare l’ambizione del regolamento, che punta a ridurre la dipendenza dell’Ue dai paesi terzi – in particolare dalla Cina – per la fornitura di materie prime, oggi più che mai necessarie nella produzione di prodotti high-tech e della tecnologia necessaria alla transizione verde (clean-tech) o per le batterie.
Il regolamento dovrà ora passare per la plenaria del Parlamento, prevista la prossima settimana, dopo di che potranno iniziare i negoziati con il Consiglio Ue, che ha già votato il suo mandato negoziale.
Più ambiziosi i target di lavorazione e riciclo
Fra le principali novità emerge l‘aumento dal 40% al 50% degli obiettivi di lavorazione dell’Ue di materie prime entro il 2030. Un’altra modifica stabilisce che “fino al 20% della nuova capacità di lavorazione dell’Unione potrebbe essere sviluppata nell’ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo”. Inoltre l’Ue entro il 2030 dovrà aumentare almeno del 10% il volume di materie prime riciclate, per ogni materia prima strategica, e raccogliere, smistare ed elaborare almeno il 45% delle materie prime contenute nei rifiuti dell’Ue. Il testo originario della Commissione prevedeva solo un obiettivo generale del 15% entro il 2030 di riciclaggio di materie prime strategiche.
Individuate 16 materie prime critiche “strategiche”
La proposta della Commissione europea di Legge sulle Materie prime critiche era stata avanzata lo scorso 16 marzo, come uno dei tre pilastri del Piano industriale per il Green Deal insieme alla Legge per l’industria a emissioni zero (Net-Zero Industry Act) e alla riforma del mercato elettrico dell’ Ue.
Il regolamento individua complessivamente 34 materie prime critiche (dalla bauxite all’elio, dall’arsenico allo stronzio), ma solo 16 di queste vengono considerate strategiche: bismuto, boro (grado metallurgico), cobalto, rame, gallio, germanio, litio (grado batteria), magnesio metallico, manganese (grado batteria), grafite naturale (grado batterie), nichel (grado batterie), metalli del gruppo del platino, silicio metallico, titanio metallico, tungsteno ed elementi delle terre rare per magneti: neodimio (Nd), praseodimio (Pr), terbio (Tb), disprosio (Dy), gadolinio (Gd), samario (Sm) e cerio (Ce). Di queste andrà garantito il monitoraggio delle forniture e l’approvvigionamento. L’eventuale successiva aggiunta di nuove materie prime all’elenco potrà avvenire anche “se vengono rilevati rischi di approvvigionamento a seguito del monitoraggio e delle prove di stress effettuate”.
Le modifiche apportate dalla Commissione Itre
Pilastri del regolamento sono poi la previsione di progetti strategici dell’Ue per la ricerca e l’estrazione con procedure accelerate; norme per il riciclo e lo stoccaggio di materie prime. Un emendamento approvato ha perà specificato che l’elenco delle materie prime strategiche comprende anche i sottoprodotti di altri processi di estrazione o riciclaggio.
Ecco, nel dettaglio, le altre modifiche apportate in Commissione Itre rispetto alla proposta della Commissione Ue.
Target di riduzione della domanda
Il regolamento dovrà anche mirare allo sviluppo e all’impiego di materie prime sostitutive; e a diminuire la domanda di materie prime, anche aumentando l’efficienza e l’adozione di materiali sostitutivi lungo le catene del valore.
Proiezioni consumo 2050
La Commissione, mediante un atto delegato adottato entro 3 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, dovrà fornire proiezioni del consumo annuale di materie prime critiche fino al 2050 con tappe intermedie da aggiornare almeno ogni 4 anni.
Eliminato obbligo audit
Eliminato l’obbligo di audit della catena di approvvigionamento per le grandi imprese che utilizzano materie prime strategiche. Gli Stati membri dovranno però individuare le grandi imprese che operano lungo la catena del valore delle materie prime critiche stabilite nel loro territorio.
Esclusione aree protette
Le domande per i progetti strategici relativi esclusivamente alla lavorazione o al riciclaggio di materie prime, situati in aree protette ai sensi della direttiva habitat e della direttiva per la protezione delle acque non saranno prese in considerazione, a meno che le domande non siano debitamente giustificate.
Status strategico
Potranno ricevere lo status di progetto strategico anche i progetti che contribuiscono, in qualsiasi fase della catena del valore, in modo significativo alla fornitura di una materia prima strategica o che contribuiscono alla sostituzione di una qualsiasi delle materie prime strategiche mirando nel contempo ad adottare misure per ottenere un’impronta ambientale e materiale uguale o inferiore rispetto al materiale sostituito. Un’altra modifica prevede che un progetto possa ricevere lo status di strategico anche qualora minimizzi e prevenga gli impiatti socio-ambientali.
Ripristino natura
I richiedenti dello status di ‘strategico’ per un progetto di estrazione dovranno presentare anche un piano per migliorare lo stato ambientale dei siti dopo la fine dello sfruttamento, al fine di ripristinare lo stato ambientale precedente nella misura in cui ciò sia tecnicamente e finanziariamente fattibile, nonché misure per promuovere la formazione e il reimpiego dei lavoratori. Se il progetto prevede il reinsediamento, il richiedente dovrà presentare anche un piano che specifichi come i legittimi detentori di diritti di proprietà saranno identificati e considerati nel processo di valutazione e come i processi di compensazione per la perdita di beni siano equi e tempestivi.
Controlli per status strategico
La Commissione, nel valutare la domanda dello status di progetto strategico, terrà conto di eventuali precedenti comprovati di violazioni dei diritti umani o dell’ambiente avvenuti nei 5 anni precedenti la domanda e delle misure di mitigazione adottate. Qualsiasi progetto strategico che non sarebbe più considerato tale solo a seguito di un aggiornamento dell’elenco delle materie prime strategiche sarà ancora considerato un progetto strategico per i due anni successivi alla decisione di abrogazione.
Rifiuti da estrazione
Le tempistiche di autorizzazione dei progetti strategici legati esclusivamente ai rifiuti di estrazione, sono stati portati a un massimo di 18 mesi (anziché 24) per i nuovi progetti, e a 15 mesi (anziché 21) per i progetti già avviati.
Miniere abbandonate
Nella preparazione dei piani per progetti strategici la priorità dovrà essere data anche a progetti riguardanti miniere attive o abbandonate e, se del caso, depositi minerari verificati dall’indagine geologica di uno Stato membro.
Startup innovative
Gli Stati membri dovranno fornire supporto anche “alle startup attive in fasi specifiche della catena del valore, al fine di sostenere lo sviluppo e promuovere un ecosistema innovativo e il più ampio spettro di tecnologie in questo settore”.
Piani esplorazione
I programmi nazionali di esplorazione dovranno essere rivisti ogni 3 anni anziché ogni 5. Un’altra modifica prevede che gli Stati membri sostengano la maturità tecnologica delle tecnologie di esplorazione di giacimenti profondi e complessi di materie prime critiche almeno includendo azioni di sostegno a tal fine nei programmi nazionali di ricerca e innovazione, riducendo al minimo l’impatto ambientale di tali tecnologie. La Commissione, inoltre, potrà anche aiutare gli Stati membri a definire e attuare i loro programmi nazionali di esplorazione attraverso risorse tecniche, digitali e tecnologiche.
Prezzi e capacità riciclo
La Commissione europea, nel monitorare i rischi nell’approvvigionamento delle materie prime critiche, dovrà prendere in considerazione anche la volatilità dei prezzi, le strozzature nelle autorizzazioni, la capacità di riciclaggio delle materie prime strategiche nell’Unione e a livello mondiale, gli sviluppi geopolitici, crisi dei diritti umani e sfide per la sicurezza che l’Unione deve affrontare.
Stress test
Lo stress test sulla catena di approvvigionamento, che la Commissione dovrà effettuare, è stato allargato a tutte le materie primec ritiche e dovrà essere effettuato ogni due anni anziché ogni tre.
Gestione rischio
Le grandi imprese che operano nella catena del valore delle materie prime critiche dovranno prendere misure di mitigazione e di gestione del rischio. Per grande impresa si intende qualsiasi impresa con più di 500 dipendenti in media con un fatturato mondiale netto di oltre 150 milioni di euro nell’ultimo esercizio finanziario.
Benchmark livello sicurezza scorte
Eliminato il benchmark di riferimento, che la Commissione dovrà predisporre, per indicare un livello di sicurezza delle scorte dell’Unione per ciascuna materia prima strategica.
Pmi e acquisti
Assicurata la partecipazione delle Pmi al sistema di acquisto congiunto di materie prime.
Riciclo e riuso
Aumentata ancora di più l’ambizione e l’efficacia dei piani nazionali per la circolarità delle materie prime. Oltre alle misure già previste dalla proposta della Commissione che i piani nazionali dovranno contenere, sono state aggiunte misure per: mitigare l’aumento della domanda di materie prime critiche; aumentare le possibilità di recuperare le materie prime critiche dai prodotti attraverso modifiche nella progettazione di questi ultimi o aumentandone la riciclabilità, almeno includendo azioni di sostegno a tal fine nei programmi nazionali di ricerca e innovazione R&I; consolidare i programmi di sviluppo delle capacità e di trasferimento tecnologico per promuovere il riciclaggio responsabile dei minerali critici nei Paesi produttori.
Con riferimento alle misure già previste nella proposta originaria della Commissione, la modifica approvata prevede non solo norme per aumentare la raccolta, ma anche per aumentare la selezione e il trattamento dei rifiuti. Queste misure dovranno riguardare anche rottami metallici e prodotti a fine vita con un alto contenuto di materie prime critiche, oltre che con un alto potenziale di riuso e riparazione. Rispetto a quest’ultimo aspetto, dovranno essere previste non solo misure per la riparazione, ma anche per la rimessa a nuovo, rifabbricazione e riallestimento di prodotti con alto potenziale di recupero di materie prime critiche. Infine i piani potranno prevedere anche incentivi finanziari per l’uso di materie prime riciclate.
Schemi sostenibilità
Le decisioni della Commissione europea sul riconoscimento degli schemi di certificazione della sostenibilità delle materie prime critiche dovranno essere pubblicate entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La domanda potrà essere presentata non solo da governi e da organizzazioni ma anche da associazioni industriali. La Commissione dovrà verificare la soddisfazione dei criteri per il riconoscimento degli schemi ogni due anni.
Partnership non Ue
Entro 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento, la Commissione istituisce una piattaforma che riunisce i rappresentanti delle imprese lungo la catena di valore delle materie prime critiche al fine di sostenere l’esplorazione, la trasformazione e il riciclaggio nei Paesi terzi, con i quali l’Unione non ha ancora partenariati strategici o accordi di libero scambio.
Riciclo in Paesi terzi
Gli Stati membri, in coordinamento con la Commissione europea, dovranno agire con i paesi terzi partner dell’Ue anche per garantire il consolidamento dei programmi di sviluppo delle capacità e di trasferimento tecnologico per promuovere il riciclaggio responsabile delle materie prime critiche nei paesi produttori.
Standardizzazione
La Commissione dovrà chiedere agli organismi europei di standardizzazione di elaborare norme europee o prodotti di standardizzazione europei a sostegno degli obiettivi del regolamento.
Comitato Ue
Allargata la partecipazione al Comitato europeo per le materie prime ad un rappresentante, in qualità di osservatore, dell’Agenzia europea per la difesa, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, dell’Agenzia europea per l’ambiente e del Servizio europeo per l’azione esterna. Inoltre, ogni Stato membro dovrà nominare un rappresentante del proprio sportello unico come osservatore del consiglio di amministrazione del comitato. Ogni 6 mesi il Comitato si dovrà riunire anche per la valutazione dei progetti strategici al fine di discuterne i progressi con i rispettivi rappresentanti dell’industria.
Tre i nuovi sottogruppi al Comitato Ue: un sottogruppo servirà per discutere l’attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 8 (sportello unico), 10 (durata procedure) e 11 (permessi ambientali), compresa la condivisione delle migliori pratiche in materia di partecipazione pubblica e coinvolgimento delle parti interessate, anche da altre regioni minerarie pertinenti; un sottogruppo riunirà le alleanze industriali e altre parti interessate del settore, per contribuire al processo di ogni eventuale richiesta di modifica dell’elenco delle materie prime strategiche o critiche e alla valutazione dei progetti strategici e dei partenariati strategici, con un occhio alle Pmi; un sottogruppo servirà per tenere discussioni e coordinare il lavoro sui partenariati strategici.
Anticorruzione
Aggiunti tra i criteri per il riconoscimento degli schemi di certificazione della sostenibilità delle materie prime critiche la presenza di politiche anticorruzione e anticoncussione.