Mai come in questi ultimi mesi il tema della connettività è divenuto centrale nel dibattito politico. Il ricorso massivo e globale alla tecnologia digitale, accelerato nelle sue implementazioni dalle scelte che molti paesi hanno dovuto effettuare in questo lungo periodo di pandemia, la finalizzazione attuale dei processi riorganizzativi del nostro Paese che attengono al funzionamento ed al rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione e, in generale, la fruizione di servizi o lo svolgimento di attività che connaturano diritti costituzionali, fanno sì che il diritto alla connessione ad internet oggi equivalga alla possibilità stessa di fruire ed esercitare i propri diritti.
Senza dubbio l’accesso ad internet, accompagnato ad una adeguata formazione, è ormai elemento irrinunciabile di sviluppo ed inclusione economica e sociale.
Ma nella declinazione dei diritti individuali dove si colloca il diritto all’accesso ad internet? Ad oggi possiamo definire il diritto ad internet una regola giuridica posta dall’ordinamento affinché tutti abbiano la stessa possibilità di accesso alla rete, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che consentano di rimuovere ogni ostacolo, sia di ordine economico che sociale.
La dottrina, a livello europeo e nazionale, ha formulato proposte e redatto documenti., a partire dalla dichiarazione del Consiglio dell’Onu del 2012.
Il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 definiva già norme comuni per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a internet , per tutelare i relativi diritti degli utenti finali e garantire la neutralità della Rete nel territorio comunitario. Il Regolamento, entrato in vigore il 30 aprile 2016, reca “misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta modificando sia la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica sia il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
Nell’assetto regolamentare gia nel 2015 assumevano importanza centrale le Autorità nazionali di regolamentazione (art. 5), con il compito di monitorare il rispetto della normativa, di promuovere la disponibilità di accesso indiscriminato ad internet a livello qualitativamente al passo con il progresso e di imporre requisiti minimi di qualità del servizio. Questo passaggio è importante perchè indica il ruolo essenziale delle Autorità indipendenti e mostra consapevolezza dei continui adeguamenti necessari per garantire l’esercizio del diritto, legati alla velocità delle innovazioni tecnologiche.
La rilevanza del diritto di accesso ad internet comporta ovviamente delle ricadute pratiche importanti sotto il profilo del trattamento giuridico e pone anche un problema di inquadramento, non solo giuridico, del concetto di rete: la rete è un bene comune?
E che trattamento dare ai dati che transitano nella rete ed ai dati pubblici che hanno la funzione di ridurre le distanze fra i cittadini e le istituzioni? Come si garantisce un esercizio di cittadinanza attiva e partecipata?
Le derivate della diffusione massiva della tecnologia digitale, come si vede, sono molteplici, investono complessivamente le attività umane e necessitano di scelte ed indirizzi precisi anche di natura politica.
Dinanzi ad evoluzioni tecnologiche di questa portata il tema giuridico ha impegnato anche il legislatore italiano.
La “Dichiarazione dei diritti in Internet” (2015), fortemente voluta da Stefano Rodotà, è una dichiarazione che intende regolare, tutelando libertà individuali e collettive, l’accesso, l’uso non distorsivo né violento, la sicurezza della privacy, la neutralità della Rete, il diritto all’oblio. In tutto si tratta di 14 articoli pensati allora come linee guida per la necessaria interpretazione evolutiva delle normative esistenti. L’art 1, riconosce che“ L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.”
Internet veniva dunque già interpretato in modo lungimirante come un luogo essenziale per l’autorganizzazione degli individui, uno strumento importante per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici, legandosi così all’attuazione di principi costituzionali. Non a caso la Dichiarazione prevede espressamente che l’accesso ad internet sia un diritto fondamentale della persona
Ad oggi nel nostro paese sono state presentate proposte legislative per tradurre in norma costituzionale questo diritto, proponendo di inserire nella Costituzione un articolo 21 bis (dunque nell’ambito delle libertà ) e un 34bis ( dunque in materia di diritti sociali ).
Non si vuole entrare in queste poche righe nel merito specifico della discussione che la Cgil ospiterà nei prossimi giorni, ma la riflessione sulla qualificazione di questo diritto e sull’opportunità di elevarlo al rango costituzionale, sulla sua esigibilità e sulle implicazioni dell’utilizzo del web, investe di sicuro anche il nostro ruolo di rappresentanza, di contrattazione e di tutela.
Di certo siamo convinti che l’accesso ad internet debba comunque essere garantito senza più tollerare nel paese zone grigie o bianche, annullando il digital divide, e dunque investendo in reti materiali tanto quanti in formazione ed educazione.
Siamo parimenti convinti che, quale che sia il rango assegnatogli, vi sia la necessità di fare dell’accesso ad internet un diritto davvero esigibile per
garantire l’esercizio dei propri diritti di espressione, di libertà, di impresa, di formazione e di cura; in generale i propri diritti di cittadinanza.
In questo senso anche anche la “sostanza” del servizio universale, garantito nel nostro paese, deve considerarsi non statico
In ultimo, come dimostrato dalla recente vicenda del blocco degli account social dell’ex Presidente Usa Trump, si pone un tema legato alla regolamentazione delle piattaforme: chi stabilisce i principi in base a cui sono declinate le condizioni d’uso di piattaforme private, che sono diventate essenziali per la comunicazione e l’informazione ? qual’è il soggetto terzo che controlla?
Mentre in Europa si propongono regolamenti che rendano più trasparenti le piattaforme e meno dispari il rapporto tra queste ed i cittadini utenti, noi ribadiamo sin da ora la necessità di una regolamentazione nazionale più stringente che assuma la tutela del singolo come elemento obbligatori, proprio al fine dall’esercizio libero del diritto soggettivo alla connessione.
Per affrontare questo tema nodale la Cgil nazionale ha organizzato un approfondimento pubblico, fruibile il 20/1/2021 a partire dalle ore 10 su www.Collettiva.it.