Dal 15 ottobre lo smart working nella PA potrà essere autorizzato nel rispetto di otto “condizionalità”, a partire dal non ridurre la fruizione dei servizi. L’amministrazione deve prevedere una rotazione del personale, dovendo essere “prevalente” il lavoro in presenza, e dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud per garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni”. Lo prevede la bozza del decreto del ministro Renato Brunetta che fa seguito al Dpcm che stabilisce la modalità in presenza come ordinaria nella PA.
Inoltre – prevede la bozza – l’accordo individuale per il lavoro agile dovrà indicare le modalità di recesso, le fasce di operabilità, di contattabilità e di interoperabilità, i tempi di riposo e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro.
L’accordo individuale per il lavoro agile tra amministrazione e lavoratore impegnato ovviamente in attività “smartabili” dovrà contenere “le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori” sugli impianti audiovisivi (controllo a distanza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo collettivo).
Inoltre – prevede la bozza – lo smart working potrà essere attivato solo se l’amministrazione abbia “previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato” e se “non pregiudica in alcun modo o riduce la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti”.
Sempre nel caso venga attivata “l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza”.
Con il ritorno del lavoro in presenza nelle Pubbliche amministrazioni, “allo scopo di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa
fascia oraria”, l’amministrazione competente “individua, anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e
in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale”.
Per quanto riguarda le attività le PA dovranno assicurare fin da subito “la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza”.