I risparmi ottenuti dalla mancata erogazione dei buoni pasto saranno utilizzati come compensazione delle spese sostenute per lavorare da casa. Lo prevede l’accordo firmato lo scorso luglio da Agenzie delle Entrate e sindacati che ha ricevuto il via libera da Funzione Pubblica e Ragioneria dello Stato. L’ok è arrivato dopo un’integrazione all’accordo che subordina il bonus a un miglioramento delle performance: un parametro non difficile da rispettare per l’Agenzia che nei mesi dello smart working è stata uno dei pilastri per l’erogazione dei bonus a fondo perdite per le categorie più colpite dal lockdown.
Il sì potrebbe aprire la strada ad accordi simili nelle altre PA, a cominciare da Inps. Il tema è infatti sul tavolo della trattativa tra Aran e sindacati per la contrattualizzazione dello smart working.
La trattativa Aran-sindacati
Secondo la bozza a cui è al lavoro Aran i lavoratori della pubblica amministrazione interessati al lavoro agile dovranno fare un accordo scritto che preveda la durata dell’accordo, le modalità di svolgimento della prestazione fuori dalla sede abituale “con indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza”.
Nell’accordo dovranno essere indicate anche e modalità di recesso, le fasce di operabilità, di contattabilità e di inoperabilità, i tempi di riposo e le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro.
L’accordo individuale per il lavoro agile tra amministrazione e lavoratore impegnato ovviamente in attività “smartabili” dovrà contenere “le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori” sugli impianti audiovisivi (controllo a distanza esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo collettivo).
Nella nuova bozza vengono confermate le tre fasce orarie previste per la prestazione lavorativa (operatività, contattabilità e inoperabilità, fascia quest’ultima nel quale il lavoratore non può erogare nessuna prestazione). Nelle giornate di lavoro agile non si possono fare straordinari, trasferte né lavoro disagiato. Per sopravvenute esigenze di sevizio il lavoratore può essere richiamato in sede ma la comunicazione deve arrivare almeno il giorno prima della necessaria presenza in sede.
Per accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile “saranno previste specifiche attività formative” che dovranno perseguire l’obiettivo di addestrare il personale all’utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile. L’amministrazione dovrà anche diffondere modelli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni”.
La nuova bozza chiarisce che il lavoro a distanza dovrà essere svolto entro i confini nazionali a meno che la sede di lavoro sia all’estero. Il lavoro agile comunque potrà essere utilizzato solo “per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. E’ finalizzato – si legge – a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa”.
L’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperti da altre misure, come ad esempio i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni, i disabili e coloro che assistono disabili.