Assotelecomunicazioni-Asstel, l'associazione nazionale delle
imprese di Tlc di Csit, ha accolto con soddisfazione l’ordinanza
del Tribunale Civile di Roma, in merito al ricorso della Fapav
(Federazione antipirateria audiovisiva) contro Telecom Italia.
Secondo Asstel "viene così ribadito il fondamentale principio
di esenzione di responsabilità del provider in quanto mero
trasportatore, rispetto all'uso che dei servizi fanno gli
utenti, coerentemente con il diritto nazionale e comunitario. Il
fatto che downloading e streaming non autorizzati di contenuti
protetti dal diritto d'autore siano illeciti
nell'ordinamento italiano è stabilito dalla legge e non è
certo stato oggetto di innovazione nell'ordinanza del giudice
Izzo, che si è correttamente limitata – sul punto – a riportare il
diritto vigente".
Asstel ha poi sottolineato che "questo risultato è
sicuramente un primo passo importante per impostare su basi
corrette i necessari approfondimenti in tema di diritto
d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di
valorizzazione di mercato delle opere dell'ingegno con
l'elaborazione di offerte legali attraenti per gli utenti e di
strumenti di tutela dell'attività creativa veramente efficaci.
Obiettivi che dovrebbero essere condivisi da tutti gli attori della
filiera dei contenuti digitali per uno sviluppo sostenibile e
procompetitivo del mercato online".
La Fapav chiedeva il blocco da parte di Telecom dell'accesso ai
siti usati per la riproduzione illecita dei film, ma i giudici
hanno rigettato la richiesta stabilendo che il ruolo dei provider
nella tutela del diritto d'autore è solo ed esclusivamente
quello di cooperare con l'Autorità competente. L’ordinanza
ha accolto solo in minima parte la domanda di Fapav, imponendo a
Telecom Italia di inviare alla Procura della Repubblica e al
Ministero delle Comunicazioni le informazioni di violazione del
diritto d’autore ricevute da Fapav il 23 maggio 2009. La notizia
di reato, di cui Telecom Italia avrebbe dovuto informare le
Autorità, non poteva, secondo Asstel, essere conosciuta dal
provider, a meno di intromettersi nelle comunicazioni private degli
utenti. Per questo motivo l’ordinanza ha rigettato la richiesta
che Telecom agisse di propria iniziativa a tutela del diritto
d’autore per il solo sospetto di violazione da parte di utenti
non identificati né identificabili, a meno di violare palesemente
la normativa a tutela della privacy.