“La scelta del legislatore di presupporre la detenzione della televisione per gli utenti di fornitura elettrica si è ora tramutata in automatico pagamento del primo semestre del canone, per chi non autocertifica”. E’ quanto afferma l’Unione nazionale consumatori avvertendo che è necessario “inviare entro il 30 aprile con raccomandata o per via telematica entro il 10 maggio 2016 il modellino varato ieri, altrimenti perderanno 50 euro”.
“Chi, insomma, non avendo la tv, non farà alcuna comunicazione, scoprendo solo a luglio l’addebito non dovuto del canone, non
potrà più far valere il fatto che non ha mai avuto una tv in vita sua, nonostante, in ultima analisi, sia proprio il presupposto dell’imposta” spiega Massimiliano Dona, Segretario dell’Unione Nazionale Consumatori.
Unica eccezione prevista, è per il quadro B, ossia per la dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
In pratica è escluso solo il caso del doppio pagamento dell’abbonamento tv. Salvati, insomma, i casi di marito e moglie, ossia quando nella prima casa la bolletta è intestata al marito e la seconda casa è intestata alla moglie. Oppure quando hanno una casa sola, ma due contatori della luce, ad esempio casa intestata alla moglie e luce del garage o della cantina intestata al marito.