Caso Break-Rti, il legale: “Perché far pagare ai provider la ricerca dei video pirata?”

L’avvocato Marco Bellezza, dello studio legale Portolano Cavallo spiega a CorCom la decisione del tribunale di Roma che ha condannato l’aggregatore di contenuti Break a risarcire Mediaset: “La responsabilità degli Isp è stata considerata in termini di dicotomia hosting passivo/hosting attivo”

Pubblicato il 06 Mag 2016

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La sentenza del tribunale di Roma sul caso Break-Rti sembra consolidare un orientamento che ricostruisce le norme sulla responsabilità degli internet service provider in termini di dicotomia hosting passivo/hosting attivo. Lo spiega Marco Bellezza, avvocato dello studio legale Portolano Cavallo, a CorCom.

Sul caso Break-Rti la decisione del Tribunale di Roma si differenzia da altre su temi simili (Tribunale Milano): in cosa, esattamente?

La decisione si pone in controtendenza rispetto ad altre emanate in tempi recenti su casi e il riferimento è, in particolare, alla sentenza della Corte di Appello di Milano nel caso RTI/Yahoo! del gennaio 2015. Sembra consolidarsi un orientamento del Tribunale di Roma che ricostruisce le norme sulla responsabilità degli internet service provider in termini di dicotomia hosting passivo/hosting attivo. Una distinzione che assoggetta il fornitore di servizi internet alle regole ordinarie della responsabilità civile, allorquando eserciti un ruolo non meramente passivo e neutrale sui contenuti diffusi dagli utenti. La giurisprudenza milanese sul tema appare, al contrario, orientata a un’interpretazione più internet-friendly e probabilmente più fedele al dettato normativo, allorquando parla di provider “evoluto” cui viene accordata, a determinate condizioni, l’esenzione dalla responsabilità prevista dalla normativa vigente.

La decisione non ritiene necessario che i titolari dei diritti indichino la Url del contenuto piratato: dunque la ricerca dei contenuti illeciti è a carico all’hosting provider?

Si tratta dell’elemento più significativo e al tempo stesso più controverso della decisione. La normativa vigente sul tema non fornisce indicazioni circa i contenuti che una diffida degli aventi diritto debba avere per far insorgere in capo al provider un obbligo di attivazione. Occorre considerare, tuttavia, come secondo un principio generale in materia di ripartizione dell’onere probatorio, chi afferma di aver subito un illecito extracontrattuale ha l’onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa. Su queste premesse la Corte di Appello di Milano nel caso citato ha riconosciuto che il titolare dei diritti che non indichi in maniera espressa gli URL delle pagine dove risultano pubblicati illecitamente i propri contenuti, non assolve compiutamente al proprio onere probatorio. Quest’opzione deve essere valutata anche in termini di analisi economica del diritto. Siamo certi che sia efficiente porre a carico dei provider, piuttosto che dei titolari dei diritti, i costi relativi alla ricerca dei contenuti segnalati genericamente dai titolari e quindi, in definitiva, costi di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale altrui? Sotto questo profilo la Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso Telekabel, ma anche nelle sentenze gemelle Sabam, ha fornito utili indicazioni ai giudici nazionali valorizzando l’esigenza di garantire un equo bilanciamento dei diritti coinvolti e valorizzando al contempo i diritti dei provider che si confrontano con i titolari dei diritti.

Non è la prima volta che si richiede all’hosting di svolgere un ruolo di “guardiano”, cosa prevede a riguardo il quadro normativo europeo?

La disciplina comunitaria sul punto è chiara: nessun obbligo di sorveglianza preventiva o generalizzata a carico del provider sui contenuti caricati o scambiati dagli utenti, ma solo obblighi di attivazione successivi rispetto a contenuti segnalati dagli aventi diritto o scoperti dallo stesso provider e aventi natura illecita. Tale disciplina che ormai ha 16 anni (un’eternità nel mondo di internet) si è dovuta confrontare con uno sviluppo inarrestabile di nuove piattaforme e servizi in questi anni. L’opera della giurisprudenza sul tema è stata fondamentale sotto questo profilo, ma penso sia arrivato il momento di procedere ad una modernizzazione della disciplina che sappia adattarsi all’attuale scenario tecnologico e di mercato e ponga le basi, o quantomeno non ostacoli lo sviluppo, delle piattaforme e dei servizi di domani. La Commissione europea appare orientata in tale direzione e un punto dal quale partire potrebbe proprio essere l’omogeneizzazione delle procedure di notifica e di segnalazione dei contenuti illeciti a livello europeo, anche per superare le incertezze determinate dalle singole decisioni nazionali.

Ma allora qual è la strada più efficace per gestire i contenuti pirata?

Il contrasto alla pirateria, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante in termini di strumenti anche tecnologici oltre che legislativi di protezione dei diritti, non passa solo attraverso l’enforcement nelle aule di tribunale o innanzi alle autorità nazionali. Nessuno ha la bacchetta magica su questo tema molto sentito ed attuale. La lotta alla pirateria non si può tuttavia, fermare all’enforcement, ma deve muoversi in maniera più efficace su altri versanti quali la promozione dell’offerta legale di contenuti e il contrasto della pirateria commerciale adottando la logica del follow-the-money.

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