Il direttore di un giornale online non risponde di ''omesso
controllo'' in caso di pubblicazioni, sul sito da lui
diretto, di contenuti diffamatori. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione che spiega come il reato previsto dall'art. 57 del
codice penale (cp), che punisce i direttori per non aver valutato
il contenuto delle pubblicazioni, non può essere applicato al web
perché previsto solo per la carta stampata.
L'articolo 57, spiegano infatti i supremi giudici nella
sentenza 35511 ''si riferisce specificamente
all'informazione diffusa tramite la carta stampata. La lettera
della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche
l'interpretazione storica della norma''.
In giurisprudenza – spiega la quinta sezione penale – si è
discusso sulla possibilità di estendere il concetto di stampa
anche ad altri mezzi di comunicazione, ma si è anche escluso
''che fosse assimilabile al concetto di stampato la
videocassetta preregistrata'' ed è anche noto – ricorda la
Cassazione – che la ''giurisprudenza ha concordemente
negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la
normativa dell'articolo 57 cp stante la diversità strutturale
tra i due differenti mezzi di comunicazione (la stampa da un lato,
la radiotelevisione dall'altro) e la vigenza nel diritto penale
del principio di tassatività''.
Mentre per la tv il problema della responsabilità del direttore è
stato risolto con la legislazione, il web è una materia ancora da
studiare. ''Analogo discorso – sottolineano i supremi
giudici – deve essere fatto per quel che riguarda
l'ammissibilità di internet al concetto di stampato.
L'orientamento prevalente in dottrina è stato negativo, atteso
che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico, occorrono
due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza: che vi
sia una riproduzione tipografica e che il prodotto di tale
attività sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere
effettivamente distribuito tra il pubblico''.
Il caso esaminato ha riguardato il direttore della testata
"Merate online", condannato dalla Corte d'appello di
Milano per omesso controllo in relazione alla pubblicazione di una
lettera ritenuta diffamatoria nei confronti dell'ex ministro
della Giustizia Roberto Castelli e di un suo collaboratore.
La sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione proprio
perché ''il fatto non costituisce reato''. Così
come non sono ''responsabili dei reati commessi in rete gli
access provider, i service provider e gli hosting provider – hanno
spiegato i supremi giudici – a meno che non fossero al corrente del
contenuto criminoso del messaggio diramato (ma in tal caso
rispondono di concorso) così qualsiasi tipo di coinvolgimento va
escluso per i coordinatori dei blog e dei forum'' e per
questo anche per ''la figura del direttore del giornale
diffuso sul web''.