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Copyright, Ue: no allo streaming senza licenze

Secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia la ritrasmissione online dei programmi deve avvenire previo consenso dei broadcaster

Pubblicato il 08 Mar 2013

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Le emittenti televisive possono vietare la ritrasmissione via internet dei loro programmi da parte di un’altra società. Tale ritrasmissione costituisce, a talune condizioni, “una comunicazione al pubblico” delle opere e deve essere autorizzata dal loro autore nel rispetto del Diritto dell’Unione volto a tutelare il copyright e l’adeguato compenso per l’uso delle opere. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue in una sentenza relativa ad una causa in cui varie tv commerciali britanniche si sono opposte alla Tvc per la diffusione che questa realizza via Internet, e pressoché in tempo reale, dei loro programmi.

La presa di posizione della Corte di Giustizia Ue si deve a un caso scoppiato nel Regno Unito qualche anno fa, quando Bbc, Itv, Channel 4 e Sky hanno portato in giudizio TVCatchup (Tvc). La nota piattaforma consente a tutti i residenti nel paese di godere dei numerosi programmi normalmente disponibili solo via etere, via cavo o satellite. Il tutto ovviamente con un ritorno economico generato dalla pubblicità.

Secondo l’interpretazione della Corte TVCatchup avrebbe dovuto domandare l’assenso ai rispettivi broadcaster nel rispetto delle norme licenziatarie correlate a ogni trasmissione, poiché gli stessi operatori Tv sono considerati unici gestori con il diritto esclusivo di autorizzare o proibire ogni ulteriore diffusione dei loro contenuti.

La cosiddetta “comunicazione al pubblico” contenuta nella direttiva 2001/29 non consente infatti la libera ritrasmissione online neanche nel caso in cui i telespettatori siano localizzati nell’area di ricezione delle rispettive trasmissioni via etere.

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