Con la sentenza n. 14757/2019 del 12.7.2019 il Tribunale delle Imprese di Roma ha condannato Dailymotion SA (società del gruppo francese Vivendi) al risarcimento di oltre 5,5 milioni di euro in favore di Rti (società del Gruppo Mediaset), per la abusiva messa a disposizione del pubblico di 995 video estratti da note trasmissioni trasmesse attraverso le reti televisive del broadcaster italiano. I video in questione sono stati caricati da utenti privati a partire dal 2006 e in alcuni casi sono rimasti online fino al 2013. E una seconda sentenza è arrivata ieri a carico di Vimeo che dovrà risarcire Mediaset con quasi 5 milioni di euro per 498 video coperti da diritto d’autore caricati sul proprio sito senza alcuna autorizzazione. La sentenza impone anche una penale di 5mila euro per ogni giorno di ritardo nella cancellazione dei video.
Ma analizziamo il caso Daylimotion: la piattaforma di video-sharing francese era stata notiziata della presenza di contenuti non autorizzati tramite plurime diffide trasmesse ante causam. Con la sentenza in commento, il Collegio romano ha affermato una serie di importanti principi; tra questi il fatto anzitutto che il provider cosiddetto “attivo” non costituisce una sub-categoria del provider “passivo” disciplinato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003 ma è figura autonoma che si sottrae integralmente alla disciplina nazionale e comunitaria dell’hosting “neutro”. “L’hosting provider attivo si colloca al di là della specifica categoria proposta dalla normativa comunitaria e conseguentemente al di fuori anche della specifico regime dell’articolo 16 della normativa nazionale. Tale distinzione a livello europeo è scaturita da un’attenta riflessione sul considerando 42 della direttiva E-commerce.
La natura “attiva” o “passiva” del provider non può essere definita in maniera statica ma va valutata, caso per caso, in relazione all’interazione del provider con i singoli video oggetto di contestazione: “Altro rischio che si corre è quello di un eccessivo irrigidimento della qualificazione giuridica di un soggetto commerciale. Un hosting provider può svolgere infatti alternativamente funzioni attive e passive a seconda dei soggetti con cui interloquisce e può svolgere funzioni attive e passive anche contemporaneamente… Quindi la verifica sulla natura attiva o passiva del provider non deve investire tanto il soggetto giuridico in quanto tale”.
In piena aderenza ai principi enucleati dalla recente sentenza n. 7708/2009 della Corte di Cassazione (sul caso RTI c Yahoo!, secondo cui la natura “attiva” o “neutrale” del provider va valutata alla luce di specifici “indici di interferenza” quali l’attività di indicizzazione, organizzazione, catalogazione dei materiali memorizzati), i Giudici romani sono giunti alla conclusione che nel caso specifico Dailymotion “abbia perso il carattere di neutralità e passività, operando sui dati che carica forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali caricati dagli utenti e memorizzati sui propri server ed operando in generale sotto le forme del controllo, della conoscenza e della profilazione dei dati ed in maniera non automatizzata”.
La decisione in commento, si pone anche in piena sintonia con le più recenti sentenze della Corte di Giustizia europea che si sono espresse sul tema della responsabilità dei fornitori di servizi di hosting: tra le altre la sentenza del 7.8.2018, C-521/17, resa nel caso Snb-React e la Cgue; la sentenza C-324/09, nel caso L’Oréal c. eBay; la sentenza resa nel caso C-610/15 Stichting c. Ziggo BV; la sentenza resa nel caso C-236/08 Google c. Louis Vuitton. Tra tutte, proprio la sentenza sul caso C-610/15 Stichting c. Ziggo BV, come la Corte di Cassazione citata, aveva individuato nella presenza di un motore di ricerca interno alla piattaforma di content-sharing (“thepiratebay”) e nella presenza di sistemi di catalogazione ed organizzazione dei contenuti, gli elementi idonei ad integrare la violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di materiali coperti dal diritto d’autore.
La decisione pone l’accento anche sul riparto dell’onere della prova: secondo il Collegio romano sarebbe stata Dailymotion a dover dimostrare di possedere caratteristiche tali da poterle consentire di beneficiare del regime giuridico di favore previsto dalla direttiva e-commerce 2000/31/CE e non invece il titolare dei diritti autoriali (RTI) a dover dimostrare l’estraneità della video-sharing-platform alla figura creata dal legislatore eurounitario. Onere a cui la società francese si sarebbe totalmente sottratta: “Incombeva alla convenuta dare la dimostrazione fattuale dell’esistenza di una struttura di impresa, di un’organizzazione di dipendenti e di una modalità di gestione compatibili con quanto previsto dall’articolo 14 della direttiva e 16 della normativa nazionale. Alla luce difatti di un principio generale di responsabilità per la pubblicazione e diffusione di materiale altrui protetto da diritto d’autore (Daylimotion è perfettamente conscia del fatto che la maggior parte del materiale divulgato sulla sua piattaforma è coperto da privativa autoriale) la convenuta era gravata dall’onere di dare fattiva dimostrazione del possedere le specifiche corrispondenti all’esimente stabilita dal Legislatore comunitario”.
La sentenza, nel suo complesso, pare confermare (così come la citata sentenza della Suprema Corte sul caso RTI-Yahoo!) l’ormai costante orientamento giurisprudenziale nazionale che guarda con esplicito favore alla tutela dei diritti autorali in ambito digitale, recependo pienamente il chiaro indirizzo dato dal legislatore comunitario con la recentissima direttiva 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.