Meno burocrazia per i piccolo periodici Web. La commissione Cultura del Senato ha approvato un emendamento al decreto sull’editoria che “libera” le testate periodiche “realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro” dagli obblighi di registrazione al tribunale e al Roc e alleggerisce i vincoli sulla titolarità dell’impresa previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 nonché dalla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/ del 26 novembre 2008.
“Siamo contenti che sia passato un emendamento al decreto sull’editoria, utilissimo per la delegificazione per periodici web, volto a semplificare la vita giuridico formale dei blog e dei siti di piccole dimensioni – commenta il senatore Vincenzo Vita (Pd), vicepresidente della Commissione Cultura al Senato e primo firmatario dell’emendamento – Se verrà confermato nel suo iter in aula al Senato e alla Camera questo testo introdurrà una significativa svolta dell’attività online, recependo una vasta richiesta di non sovrapporre le vecchie normative mutuate dalla legge sulla stampa del mondo analogico con quelle che animano l’universo digitale”.
Di seguito il testo dell’emendamento.
“Art. 3-bis
(Delegificazione per periodici web di piccole dimensioni)
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad essi non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/ CONS del 26 novembre 2008, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.”