Conto alla rovescia per la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso con cui l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni ha impugnato la sentenza del Tar Lazio che lo scorso 26 gennaio, accogliendo un ricorso di Sky Italia, ha annullato il Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, la cosi’ detta Lcn (Logistic channel number), contenuto nella delibera 366/10/Cons del 23 agosto 2010.
Il ricorso e’ stato discusso oggi in camera di consiglio davanti alla Terza sezione di Palazzo Spada. I giudici devono decidere se confermare o meno il decreto monocratico con cui lo scorso 10 febbraio hanno congelato la sentenza del Tar. Nel caso in cui dovessero confermare lo stop all’annullamento della delibera, la questione sarebbe rinviata all’11 maggio, data in cui e’ gia’ fissata l’udienza di merito per la discussione dei ricorsi con cui le emittenti ‘Canale 34’ e ‘Piu’ Blu Lombardia’ chiedono di annullare la parte della delibera che assegnava i numeri dal 9 al 19 alle emittenti locali.
A fine gennaio il Tar del Lazio aveva annullato il Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, la cosiddetta Lcn (Logistic Channel Number), contenuto nella delibera dall’Autorita’ per le Garanzie nelle comunicazioni dell’agosto 2010. Lo aveva deciso con sentenza la Terza sezione ter del Tribunale amministrativo accogliendo un ricorso proposto da Sky Italia.
Il Tar del Lazio, su richiesta delle emittenti Canale 34 e Piu’ Blu Lombardia, si era gia’ pronunciato sulla delibera in questione, annullando, lo scorso primo agosto, la parte del provvedimento che assegnava i numeri dal 9 al 19 alle emittenti locali. La sentenza del Tar era stata poi sospesa, lo scorso 30 agosto, dal Consiglio di Stato. La nuova sentenza del Tar del Lazio, a differenza della precedente, annulla l’intero provvedimento dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, che adesso dovra’ emanare un nuovo regolamento sulla numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento, seguendo le indicazioni fornite dal Tribunale amministrativo.
Due le motivazioni che avevano indotto i giudici del Tar ad annullare la delibera. La normativa, sosteneva il collegio, "e’ discriminatoria", dal momento che, nell’assegnazione della numerazione automatica alle emittenti tv, distingue tra canali ex analogici, considerati generalisti e quindi privilegiati, e canali digitali, considerati semigeneralisti e per questo penalizzati. Questo nonostante il fatto che tutti i canali in questione abbiano il medesimo tipo di programmazione.
In secondo luogo, i giudici avevano considerato discriminatorio nei confronti dei canali digitali come Sky il fatto che nella numerazione assegnata dal Piano dell’Autorita’, tali emittenti venissero solo dopo quelle locali, creando in tal modo palesi disparità nella concorrenza rispetto agli ex canali analogici. La numerazione attualmente in vigore prevede infatti l’assegnazione dei primi nove numeri agli ex canali analogici di Rai, Mediaset, Telecom e Gruppo L’Espresso (Deejay Tv), dei numeri dal nove al diciannove alle emittenti locali, il venti a Rete Capri e i numeri dal ventuno in avanti alle nuove emittenti digitali, tra cui Sky. Secondo il Tar era necessario un nuovo regolamento sull’assegnazione automatica dei canali della tv digitale terrestre in chiaro e a pagamento che prevedesse una continuita’ e consecutivita’ di posizioni dei nuovi canali digitali come Sky rispetto alla numerazione assegnata a Rai, Mediaset, Telecom e Gruppo l’Espresso.
Le tv locali riunite nell’associazione Aeranti-Corallo erano partite al contrattacco con un appello al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento previa sospensione della sentenza del Tar Lazio.