LA PRONUNCIA

Privacy, i post FB non sono mai davvero riservati ai soli “amici”

Una pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali mette nel mirino l’effettiva portata degli status social: “L’apertura del profilo è modificabile in ogni momento. E la condivisione degli utenti amplifica senza limiti la diffusione”

Pubblicato il 29 Mar 2017

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Un post pubblicato su Facebook non è mai veramente riservato solamente ai propri amici, nemmeno se condiviso con un profilo “chiuso”. E quando si pubblicano informazioni sui minori il livello di attenzione deve essere massimo. Sono queste le due rilevazioni effettuate dal Garante della privacy nell’ambito di un provvedimento con cui l’authority ha imposto a una donna, che aveva pubblicato su Facebook due sentenze sulla cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, la rimozione dei post. Negli status condivisi erano riportati delicati aspetti di vita familiare che riguardavano anche la figlia minorenne.

Su segnalazione dell’ex marito che lamentava una violazione del diritto alla riservatezza della figlia, l’Autorità ha esaminato il caso ordinando la rimozione ritenendo che “la divulgazione dei provvedimenti giurisdizionali in questione fosse incompatibile con quanto stabilito dal Codice privacy”.

Il Codice, spiega l’authority nella newsletter settimanale, “vieta infatti la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie che consentano l’identificazione di un minore coinvolto in procedimenti giudiziari, nonché la diffusione di informazioni che possano rendere identificabili, anche indirettamente, i minori coinvolti e le parti in procedimenti in materia di famiglia”. Il Garante sottolinea che le sentenze “consentono di rendere identificabile la bambina nella cerchia di persone che condividono le informazioni postate dalla madre sul proprio profilo e contengono dettagli molto delicati, anche inerenti alla sfera sessuale, al vissuto familiare e a disagi personali della piccola”.

Inoltre, secondo il Garante, la portata pervasiva della diffusione su Internet “aggrava notevolmente la violazione di diritti della persona, in questo caso per giunta minore di età”. La decisione del Garante della privacy è stata infatti dettata dal fatto che “non può essere provata la persistente natura chiusa del profilo e la sua accessibilità a un gruppo ristretto di amici, perché il profilo è facilmente modificabile, da chiuso ad aperto, in ogni momento da parte dell’utente”. Oltre a questo aspetto, c’è da segnalare che la possibilità che uno dei propri amici social condivida il post con le sentenze sulla propria pagina rende il contenuto visibile ad altri iscritti. Si determina così, spiega l’Autorità, “una possibile conoscibilità dinamica, più o meno ampia, del contenuto che può estendersi potenzialmente a tutti gli iscritti a Facebook”.

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