A un mese dall'entrata in vigore dell'albo
pretorio online solo 5133 Comuni su un totale di 8mila son in
regola. A diffondere i dati il ministero della PA e Innovazione
che, in collaborazione con il Cnr, ha effettuato una rilevazione
sullo stato di applicazione dell’articolo 32 della Legge n.
69/2009, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, che cancella la
validità delle le pubblicazioni effettuate su carta
Dal censimento è risultato che solo il 66,80% degli enti comunali
ha predisposto una sezione online dell’albo pretorio, così
suddivisi su base regionale: 51 Comuni in Basilicata (40,5%), 50 in
Molise (41,0%), 123 in Abruzzo (47,3%), 174 nel Lazio (52,7%), 119
in Friuli Venezia Giulia (56,4%), 167 in Trentino Alto Adige
(56,6%), 140 nelle Marche (58,6%), 338 nel Veneto (59,1%), 152 in
Puglia (60,8%), 239 in Sicilia (61,9%), 243 in Sardegna (64,5%), 47
in Valle d’Aosta (65,3%), 136 in Liguria (65,7%), 1.030 in
Lombardia (68,8%), 243 in Emilia-Romagna (70,0%), 382 in Campania
(71,4%), 291 in Calabria (74,6%), 68 in Umbria (78,2%), 882 in
Piemonte (80,6%) e 258 (90,2%) in Toscana.
Nel caso particolare delle città metropolitane, è emerso invece
che tutte sono in regola con la legge: non solo hanno collocato
nell’homepage del proprio sito (seppure con evidenza diversa) la
sezione dedicata all’albo pretorio ma molte vi hanno già
inserito anche i bandi di gara. Sia pure in presenza di un quadro
così positivo, va però notato come non tutte le città abbiano
utilizzato questa occasione come front-office di una corretta e
integrata gestione documentale: in alcuni casi si tratta infatti di
mera rappresentazione digitale dei documenti prima esposti in forma
cartacea. Al contrario, alcune città (ad esempio Milano) hanno
utilizzato l’obbligo dell’Albo pretorio online per rivedere
tutto il processo documentale.
La nuova normativa, oltre a sancire la non validità delle
pubblicazioni in carta, prevede che le amministrazioni pubbliche
siano obbligate a pubblicare sul proprio sito Internet (o su quello
di altre amministrazioni affini o associazioni) tutte le notizie e
gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale:
bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio
e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze
economiche.
Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire
esclusivamente su Internet. In caso di inosservanza, ai sensi
dell’art. 99 del Codice civile la cerimonia non potrà essere
celebrata. E qualora questa avvenga lo stesso, il matrimonio non
sarà nullo né annullabile ma a carico degli sposi e
dell’ufficiale di stato civile potrà essere comminata una
sanzione amministrativa che va da 41 a 206 euro.
Per quanto riguarda i bandi di gara (“procedure a evidenza
pubblica”) e i bilanci, lo switch-off completo al digitale è
invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione
online di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo
modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con
un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del ministro
Brunetta e di concerto con il ministro Matteoli (nelle materie di
propria competenza). A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di
pubblicità legale saranno pertanto assolti esclusivamente mediante
la pubblicazione online sul sito istituzionale mentre la
tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.