“L’annunciata riforma della pubblica amministrazione da parte del Governo deve incentivare l’implementazione di strumenti di pagamento elettronici anche per tributi e utenze di servizi pubblici”. Lo dice in una nota Sergio Boccadutri, deputato di Sel e membro della commissione Bilancio, ricordando che la proposta di legge sull’e-payment prevede, proprio per favorire un’alternativa al contante, l’obbligo da parte della PA di accettare tutti gli strumenti di pagamento elettronici, anche per via telematica, ad oggi esistenti.
In questo contesto è senza dubbio positiva “la segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato circa la problematicità della prevalenza del bollettino postale quale strumento di pagamento accolto dalla PA”.
“Non si tratta solo di un favore a Poste Italiane, dovuto in gran parte alla pigrizia della PA nell’adeguare i propri sistemi di ricezione dei pagamenti, ma soprattutto di una violazione della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento che prevede la ‘parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamenti, mantenendo così la libertà dei consumatori’. Parità da cui la PA non può proprio esimersi”.
Nel dettaglio la proposta di legge Boccadutri sull’e-payment prevede che:
- Art 1: fissa in 500 euro il limite all’utilizzo del denaro contante. Stabilisce inoltre l’obbligo di utilizzare strumenti telematici per l’effettuazione delle operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti. Fissa poi in 5.000 euro l’importo massimo che dal 1 gennaio 2017 ogni persona fisica o giuridica può prelevare mensilmente. Il suddetto limite è poi ridotto a 3.000 euro dall’anno 2018 ed è successivamente determinato ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore a 3.000 e non inferiore a 500 euro. Dispone poi che gli sportelli bancomat possono rilasciare solo banconote di taglio pari a 20 euro o di importo inferiore.
- Art 2: obbliga talune categorie di soggetti ad accettare ed effettuare pagamenti solo per mezzo di bonifici, carte di pagamento e assegni. Si tratta in particolare delle banche e degli intermediari finanziari, della società Poste italiane, delle sale da gioco, degli intermediari nell’acquisto o nella vendita di metalli preziosi, delle pubbliche amministrazioni.
- Art 3: stabilisce i termini massimi per il rimborso da parte dei prestatori di servizi di pagamento in caso di addebito, erroneo o fraudolento, secondo le recenti normative europee.
- Art 4: introduce alcune norme in materia fiscale, in particolare si stabilisce la possibilità di detrarre o dedurre, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, solo le spese effettuate tramite bonifico bancario ovvero carta di credito, di debito o prepagata o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.
- Art 5: prevede contributi per incentivare la diffusione dei mezzi elettronici di pagamento presso gli esercizi commerciali. In particolare si investono risorse per l’utilizzo della tecnologia Contactless o Mobile POS.
- Art 6: vieta alle pubbliche amministrazioni e ai loro incaricati di applicare maggiorazioni o commissioni per i pagamenti effettuati con carta di credito, di debito o prepagata o con altro strumento di pagamento elettronico.
- Art 7: istituisce una commissione consultiva per l’incentivazione dell’utilizzo della moneta e dei mezzi di pagamento elettronici.
- Art 8: prescrive l’attuazione di una campagna informativa per la promozione dell’uso del denaro elettronico attraverso i principali mezzi di comunicazione di massa.
- Art 9: prevede l’adozione di norme a tutela della riservatezza degli utenti.
- Art 10: conferisce al Governo delega per il riordino della disciplina in materia di strumenti di pagamento elettronici mediante la raccolta e il coordina- mento delle disposizioni vigenti.
- Art 11: stabilisce la copertura finanziaria.
In una nota segnalazione inviata al Tesoro, all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia per l’Italia digitale e all’Anci l’Antritrust dice che pagamenti fatti alla pubblica amministrazione statale, agli enti locali o agli enti pubblici (compresi i gestori di pubblici servizi) di qualsiasi tipo – tributi, utenze, ecc. – devono poter essere eseguiti non solo tramite lo strumento “ordinario” del bollettino postale ma anche attraverso tutte le altre forme utilizzabili oggi come il Mav, il bonifico bancario, il pagamento online con carte di credito e con reti alternative (Lottomatica, Sisal, ecc.).
Secondo l’Authority, infatti, se a livello normativo esiste una disposizione che dal 1 giugno 2013 impone di accettare pagamenti con qualsiasi mezzo vengano eseguiti “l’Autorità non può non riscontrare, alla luce di numerose segnalazioni pervenute in materia, il persistere di ostacoli alla diffusione di un’ampia gamma di strumenti di pagamento e, conseguentemente, alla libertà di scelta dell’utenza. Ciò determina il mantenimento di distorsioni concorrenziali che favoriscono gli strumenti offerti da Poste Italiane e, in particolare, il bollettino postale che costituisce, come è noto, la tradizionale modalità di pagamento degli importi dovuti dai cittadini alla PA. Si tratta, in particolare, di distorsioni derivanti da due tipologie di situazioni: casi in cui l’IBAN, codice necessario per effettuare i pagamenti tramite il bonifico bancario, continua a non essere reso disponibile all’utenza e casi in cui la normativa di riferimento continua a limitare, se non ad escludere, l’uso di strumenti diversi dal bollettino postale”.
A questo aspetti si aggiungono le linee guida definite dall’Agenzia per l’Italia digitale che tuttavia “rimettono agli enti interessati la predisposizione di piani di attivazione” entro il 31 dicembre 2015. Per delineare un quadro normativo incisivo e idoneo a favorire la più ampia concorrenza tra gli strumenti di pagamento l’Autorità ritiene necessario che siano, quindi, “emendate le disposizioni ancora vigenti, laddove prevedono il bollettino postale come strumento di pagamento esclusivo o comunque privilegiato, rendendo sempre disponibile anche il codice IBAN”. Nella stessa prospettiva, le Istituzioni interessate dovranno, nella definizione di nuove disposizioni in materia (ad esempio, in occasione della definizione delle modalità di pagamento dei nuovi tributi Tari e Tasi), assicurare la possibilità di “versare gli importi dovuti a qualsiasi titolo con un a pluralità di strumenti di pagamento postali, bancari e gestiti dalle reti alternative”.