“Il vigente ordinamento del notariato e degli archivi notarili si basa ancora sulla legge n. 89/1913 e su altri provvedimenti normativi successivi che oggi rappresentano un quadro certamente disorganico e, per certi versi, anche anacronistico. Bisogna, quindi, valutare di riunire in un testo unico tutta la normativa riguardante gli archivi notarili, nonché, con le opportune modifiche legislative, accentrare nella Cassa nazionale del notariato le funzioni di riscossione dei contributi dei notai che oggi sono svolte, per suo conto, dal Ministero della giustizia”. A sostenerlo nella relazione sull’“Amministrazione degli archivi notarili” è la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, approvata con delibera n. 11/2020/G.
La relazione, inoltre – si legge in una nota della Corte dei Conti – nel prendere atto delle iniziative assunte anche dal legislatore sotto la spinta delle disposizioni emanate a seguito dell’epidemia Covid-19 (art. 106 c. 2. d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020), riafferma la valenza strategica del processo di informatizzazione nella prospettiva di un archivio notarile nazionale digitale.
Dall’analisi condotta, infatti, prosegue il comunicato, emerge che ancor oggi la maggior parte degli atti rogati, sui quali poi viene svolta anche l’attività di verifica da parte degli archivi notarili, “si trovi ancora su supporto cartaceo benché il d.lgs. n. 110/2010 abbia previsto l’evoluzione dell’atto pubblico dei notai verso forme digitalizzate di redazione”.
Con riferimento, poi, alla gestione del patrimonio immobiliare, la Corte, “al fine di limitare il ricorso allo strumento dell’appalto dei servizi di archiviazione e di ottimizzare l’uso degli spazi con risparmio di risorse pubbliche, nell’ottica di un complessivo ripensamento del sistema archivistico notarile nazionale”, suggerisce “di realizzare, con la collaborazione degli Enti locali, un accorpamento in ‘poli archivistici’ delle attuali strutture deputate alla conservazione dei documenti, secondo il modello già validamente sperimentato dal Mibact in occasione del trasferimento degli ex archivi notarili comunali agli archivi di Stato, (ex art. 3, c. 4, della l. n. 629/1952), anche al fine di meglio preservare il materiale oggi ubicato in immobili situati in zone ad alto rischio sismico”.