L'ANALISI

E-fattura, Braga: “Rivedere l’impianto normativo dell’Iva”

Le regole sono nate e si sono evolute in un contesto di procedure amministrative cartacee. Con l’avvento del digitale occorrerà riadattarle alle nuove procedure elettroniche. La riflessione di Robert Braga del Forum Italiano Fatturazione Elettronica

Pubblicato il 17 Mag 2018

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In un mondo sempre più rivolto al digitale gli uffici amministrativi aziendali e gli studi professionali tenutari della contabilità dal primo gennaio 2019 (leggasi anche 1 luglio 2018) si troveranno a dover interpretare una normativa Iva scritta in un momento nel quale (correva l’anno 1972) non esistevano ancora i computer come li pensiamo oggi ma tutte le informazioni viaggiavano su supporti cartacei.

E per sopperire alle deficienze e limiti  di un simile supporto nasceva la necessità di creare una univocità tra un documento cartaceo (nel caso di specie la fattura di acquisto) e la sua registrazione contabile ai fini, da una parte dell’esercizio alla detrazione dell’imposta ivi indicata e dall’altra, mediante l’assegnazione di un protocollo (ex 2co. art.25 del Dpr 633/72) necessario per dimostrare al verificatore preposto che i documenti fossero tutti riportati nel registro Iva acquisti e ,così facendo, permetterne una corretta detrazione dell’imposta.

Se l’azione di trascrizione di questo numero assegnato dal sistema gestionale in fase di registrazione della fattura del fornitore è risultata alquanto immediata nella sua applicazione su di un supporto analogico (leggasi cartaceo) lo stesso non si può dire quando il documento originale diventa un file xml.

Questa problematica, che per le aziende di piccole dimensioni (contabilità semplificata) e i professionisti non sussisterà più stante il disposto di cui  al 2co. dell’art. 4 del D.Lgs. n.127/15 (grazie al quale viene meno l’obbligo di tenuta del registro Iva acquisti delle fatture elettroniche) risulta invece di palese evidenza per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione.

Ricordando che una fattura elettronica è tale ai sensi del 3co. dell’art. 21 del Dpr 633/72 solo se ne viene garantita oltre all’autenticità anche l’integrità (nel contenuto) del documento (leggasi anche immodificabilità), eliminati fantomatici pensieri di voler apporre un “timbro” sul documento informatico, come creare questo “collegamento” tra il documento e il registro Iva di cui al predetto art.25?

Per risolvere la questione ci vengono indirettamente in aiuto non solo le Risoluzioni Ministeriali n.153/2000 e n. 318/2007 in tema di protocollazione delle fatture ricevute e il DM. 55/2013  che regola il funzionamento attuale del sistema di interscambio ma anche il recente Provvedimento AdE n. 89757  del 30 aprile 2018 che, con il suo allegato tecnico, prevede che tutte le ricevute trasmesse dal sistema di interscambio conterranno l’impronta informatica del file xml trasmesso dall’emittente.

Per i non addetti ai lavori l’impronta è la cifratura di un file, ottenuta con un particolare  algoritmo, per cui, avendo a disposizione sia il file-origine che l’impronta,  è possibile stabilire una connessione univoca tra l’impronta e il file,  nel senso che dal file  è possibile risalire all’impronta, ma non il  viceversa.

Pertanto, se per definizione da una parte sono in grado di garantire nel tempo non solo che il documento non sia stato modificato ma anche che è quello che è stato emesso da un determinato soggetto passivo Iva, transitato dal sistema di interscambio e ricevuto da controparte, dall’altra, richiamate le risoluzioni ministeriali de quo, il fatto di riportare l’impronta informatica del documento xmlfattura (già indicata nella ricevuta del Sdi) all’interno della registrazione contabile e quindi nel registro di cui all’art 25, significa ricreare quella univocità necessaria a garantire un controllo formale corretto da parte di eventuali verificatori.

L’attività di inserimento in contabilità del numero dell’impronta sarà di fatto automatica in quanto i sistemi gestionali saranno in grado di intercettare l’informazione presente all’interno della ricevuta del SDI abbinandola alla fattura xml ricevuta. Lo stesso programma, con tutta probabilità – autonomamente e automaticamente – provvederà a rigenerare l’impronta informatica del file xmlfattura ricevuto e confrontarla con quella rilasciata dal SDI per un miglior controllo di gestione.

Con la medesima logica, si potrebbe anche indicare in luogo dell’impronta il n. ID progressivo assegnato dal sistema di interscambio per ciascuna fattura ricevuta.

Come indicato in premessa, in ottica di semplificazione, il legislatore dovrebbe rivedere la normativa attuale per adeguarla al futuro digitale oramai presente: che senso ha dover trascrivere su di un registro un riferimento a un documento del quale la stessa Agenzia delle Entrate ne conosce con certezza l’emittente, il destinatario, la data di emissione e quella di ricezione, attestandone addirittura l’integrità con l’impronta del file xml calcolata e inserita nelle ricevuteSDI?

Tengo a ricordare che, in ogni caso, “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (Art. 6 co 5-bis D.Lgs.472/1997).

Non v’è dubbio che il sistema fiscale si evolverà accogliendo il buono che c’è nei processi digitali come del resto sta già dimostrando con le recentissime disposizioni regolamentari.

Mi piace vederla così.

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