Dallo scorso 1 ottobre, e per effetto di uno dei decreti del Governo Renzi, alcuni tipi di pagamento tramite modello F24 dovranno essere effettuati unicamente per via telematica. Nel dettaglio, i versamenti F24 con compensazione che porti il saldo della delega a zero devono essere effettuati esclusivamente tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate; quelli con compensazione che porti saldo positivo devono essere effettuati tramite servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate oppure degli intermediari convenzionati (banche, poste); mentre i versamenti F4 di importo superiore a 1000 euro devono essere effettuati obbligatoriamente tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate (i servizi Fisconline o Entratel, ai quali si accede dal sito dell’Agenzia munendosi di codice PIN) o degli intermediari convenzionati (banche, poste).
La compensazione si ottiene quando vi sono dei crediti da detrarre dalle imposte da pagare (per esempio un credito irpef da scalare dall’Imu o dalla cedolare secca). Essa può essere a saldo zero quando ciò che si porta a credito annulla (perché è dello stesso importo o di importo più alto) ciò che bisogna pagare. E’ invece a saldo positivo quando il credito non è sufficiente a coprire ciò che bisogna pagare. In tutti i casi la compensazione va ben specificata sul modello F24 inserendo nel settore di competenza i codici tributo e il periodo di riferimento. Le regole sopra menzionate sono valide per i contribuenti che non possiedono partita iva. Per chi ha una partita iva l’obbligo di utilizzo di sistemi telematici c’è sempre, a prescindere dall’importo da pagare o dal fatto che vi sia o meno una compensazione. Questi soggetti devono utilizzare il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate in caso di utilizzo di credito Iva (annuale o relativo a periodi inferiori all’anno) per importi superiori a 5.000 euro annui.
Il modello F24 cartaceo rimane utilizzabile, da parte di soggetti non titolari di partita iva, in caso di pagamenti di importo uguale o inferiore a 1000 euro senza utilizzo di crediti in compensazione. Nel caso di importi superiori a 1000 euro, il modello F24 cartaceo può essere utilizzato in alcuni casi particolari: a condizione che sia precompilato dall’ente impositore, ovvero quei casi in cui gli F24 sono già compilati dall’ente che deve riscuoterli (come per esempio l’Agenzia delle entrate, il Comune, etc.), a condizione che non vi siano riportati crediti in compensazione; nei versamenti rateali in corso: ovvero i versamenti rateali di contributi, tributi ed altre entrate già predisposti prima del 1/10/2014. In questi casi sarà possibile continuare ad effettuare i pagamenti con F24 cartaceo, almeno fino a fine 2014, anche utilizzando crediti in compensazione; e nell’ utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione: se il debitore ha diritto a fruire di un credito di imposta utilizzabile presso gli sportelli degli agenti della riscossione (Equitalia & Co), può presentare presso detti sportelli l’F24 cartaceo.
Per chi è impossibilitato a detenere un conto corrente (perché inibito per cause oggettive, come i protestati) l’Agenzia delle entrate precisa che i pagamenti superiori a 1.000 euro possono essere effettuati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel (Caf, commercialisti, etc.) od ad intermediari della riscossione che consentono pagamenti con sistemi diversi dal conto corrente (per esempio tramite carte prepagate). Se vi sono crediti in compensazione si potranno utilizzare i servizi online dell’Agenzia delle entrate presentando un modello F24 a saldo zero e pagando l’eventuale debito residuo con F24 cartaceo.