SEMPLIFICAZIONI BIS

PA digitale, multe fino a 100mila euro per le amministrazioni inefficienti

Ad Agid il compito di sanzionare i dirigenti responsabili che violano gli obblighi di legge. Arriva la delega digitale: si potrà affidare l’accesso ai servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale. Deroga al Codice Appalti per il procurement relativo ai progetti individuati nel Pnrr

Pubblicato il 24 Mag 2021

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Multe salate contro gli uffici che frenano la transizione digitale. Il dl Semplificazioni prevede sanzioni da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro “in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni” al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, ovvero in “violazione degli obblighi di transizione digitale”. E sarà l’Agid a irrogare la sanzione amministrativa ai dirigenti responsabili, prevede la bozza del Dl Semplificazioni.

L’Agid pubblica le segnalazioni sul sito internet istituzionale e “procede altresì a segnalare le violazioni alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale” che, “diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio” e in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Inoltre, decorsi i termini, in base alla gravità della violazione può essere nominato un commissario ad acta.

Ecco le altre misure “digitali” contenute nella bozza del provvedimento.

Il Sisteme di gestione deleghe

L’articolo 23 istituisce il Sistema di gestione deleghe (Sgd), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Il SGD consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene presso gli sportelli dell’ente.

“A seguito dell’acquisizione della delega al Sgd, è generato un attributo qualificato associato all’identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall’AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l’erogazione di servizi in modalità analogica”, si legge nel testo.

Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l’erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale sarà il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando le responsabilità in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata definirà le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Lo stesso decreto individuerà le le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati.

Semplificazione di dati pubblici

L’articolo 24 semplifica la gestione dei dati pubblici, rafforzandone al contempo la sicurezza. Con un focus sull’Anagrafe nazionale che rappresenta il più grande archivio di informazioni in mano alla PA.

“Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati d’intesa con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali testo  – si legge – sono assicurati l’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anpr alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi, alle imprese e ai cittadini, nonché l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’Anpr”.

E-procurement più semplice

L’articolo 35 consente deroghe a quanto previsto dal Codice degli appalti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per “le procedure di affidamento aventi a oggetto l’acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sulla tecnologia cloud, nonché di servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026”. Questo tenuto conto “della rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili”.

In dettaglio sale da 75.000 a 139.000 euro la soglia dei contratti senza gara di servizi e forniture, mentre l’affidamento dei lavori sarà sottoposto a procedura negoziata senza bando per i contratti di importo compreso tra i 150.000 euro e un milione di euro, con la consultazione invece di almeno dieci operatori solo per le opere dal valore pari o superiore a un milione.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e avviano l’esecuzione dello stesso, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac).

L’autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, sentita l’AgID, definisce le procedure di affidamento ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Inoltre detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

Semplificazioni anche in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

Pilastro della modifica è la Banca Dati nazionel dei contratti pubblici. L’articolo 36 stabilisce che “ tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i  concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti”.

Infine presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

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