Privacy online, il Garante detta le regole per la PA

Pubblicate le linee guida per la tutela dei dati personali di dipendenti e cittadini. Norme restrittive a tutela della salute, dei disabili e delle informazioni economico-finanziarie dei singoli

Pubblicato il 04 Apr 2011

Ecco gli esempi più rilevanti degli atti e documenti
amministrativi pubblicabili on line in base alle Linee guida,
varate dal Garante per la privacy, alle quali dovranno attenersi le
pubbliche amministrazioni per non ledere la riservatezza di
cittadini e dipendenti e rispettare i principi stabiliti dalla
normativa sulla protezione dei dati personali.

"Online solo informazioni personali indispensabili – scrive il
Garante – Tempi congrui di permanenza in rete. Misure tecnologiche
contro manipolazione e duplicazione massiva dei file. Cautele nel
consentire la reperibilità dei dati attraverso motori di ricerca
esterni ai siti".

Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le
regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni possono
diffondere on line atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e
rispettare i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy.

Le “Linee guida” appena varate dall’Autorità definiscono un
primo quadro unitario di misure e accorgimenti che la PA deve
adottare sia nel caso che la pubblicazione on line sia effettuata a
fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità
degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti.

Il provvedimento, frutto di un complesso lavoro istruttorio, tiene
conto anche delle osservazioni pervenute da diverse amministrazioni
pubbliche, enti locali e associazioni di consumatori nell’ambito
della consultazione avviata nei mesi scorsi dal Garante.

Atti e documenti online a fini di trasparenza
Dipendenti pubblici: non si possono riprodurre sul web i dati sullo
stato di salute, i cedolini dello stipendio, l'orario di
entrata e di uscita, l'indirizzo privato, la e-mail personale.
Sono invece conoscibili da chiunque i livelli retributivi, i tassi
di assenza, i risultati raggiunti, l'ammontare dei premi
collegati alle performance, ma solo se in forma anonima o
aggregata. Possono essere diffusi la retribuzione e i curricula di
dirigenti, segretari comunali e provinciali, gli incarichi di
collaborazione e consulenza, il ruolo dei dirigenti, i ruoli di
anzianità e i bollettini ufficiali. Beneficiari di contributi
economici e agevolazioni: è possibile pubblicare l'albo dei
soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, o
riconosciute agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali
elenchi possono essere riportati i dati identificativi (nome,
cognome e data di nascita) omettendo invece di indicare il codice
fiscale, le coordinate bancarie, le informazioni che descrivano le
condizioni di indigenza e le informazioni sullo stato di
salute.

Atti e documenti online a fini di pubblicità degli
atti

Concorsi e selezioni pubbliche: sono pubblicabili le graduatorie,
gli esiti e i giudizi concorsuali, gli elenchi nominativi abbinati
alle prove intermedie, gli elenchi degli ammessi alle prove scritte
o orali. È eccedente, invece, la pubblicazione del recapito
telefonico, dell'indirizzo dell'abitazione, della e-mail, i
titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il
numero dei figli disabili, i risultati dei test psicoattitudinali.
Graduatorie, elenchi professionali: per adempiere ad obblighi di
pubblicità degli atti si possono pubblicare le graduatorie di
mobilità professionale, l'inquadramento del personale,
l'assegnazione di sede, i provvedimenti riguardanti la
progressione di carriera, l'attribuzione di incarichi
dirigenziali.

Atti e documenti online a fini di
consultabilità

Collocamento obbligatorio dei disabili: è lecito mettere a
disposizione, ma solo a determinate categorie di soggetti
legittimati e mediante accesso dedicato o con uso di username e
password, gli elenchi di soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, come i disabili appartenenti a categorie protette e i
centralinisti telefonici non vedenti.

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