REGOLE

Trasparenza nella PA, Garante Privacy: “Servono più garanzie”

L’Autorità ha messo una serie di paletti allo schema di decreto legislativo del ministro della Funzione pubblica: “Niente diffusione online dei dati sulla salute e sulla vita sessuale”. Patroni Griffi: “Esamineremo i rilievi”

Pubblicato il 08 Feb 2013

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Sì condizionato del Garante per la Privacy allo schema di decreto legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione relativo agli obblighi di trasparenza della PA. Nel dare il suo parere favorevole, il Garante ha infatti posto una serie di “paletti” chiedendo che alcune norme vengano modificate, introducendo maggiori garanzie a tutela delle persone. “La necessità di realizzare un controllo diffuso sull’attività della Pubblica amministrazione – evidenzia l’Autorità – non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni che possono finire per ledere i diritti dei cittadini, specialmente di quelli in condizioni più disagiate”.

Nel dettaglio non dovranno mai essere diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale sui siti web della PA. Vanno esclusi dalla pubblicazione i dati identificativi dei destinatari dei provvedimenti dai quali si possano ricavare dati sullo stato di salute o di uno stato economico-sociale degli interessati: si pensi al riconoscimento di agevolazioni economiche, alla fruizione di prestazioni sociali collegate al reddito, come l’esenzione dal contributo per le refezione scolastica o dal ticket sanitario, i benefici per portatori di handicap, il riconoscimento di sussidi ad anziani non autosufficienti, i contributi erogati per la cura di particolari malattie o per le vittime di violenza sessuale.

Così come non appare giustificata la diffusione di dati non pertinenti rispetto alle finalità perseguite, quali ad esempio l’indirizzo di casa, il codice fiscale, le coordinate bancarie, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce Isee, informazioni sulle condizioni di indigenza.

“Più in generale, le pubbliche amministrazioni nel pubblicare atti o documenti dovranno rendere inintelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto – spiega il Garante – Potranno inoltre pubblicare sui propri siti web informazioni e documenti per i quali non vi è l’obbligo di pubblicazione, ma solo una volta che avranno reso anonimi i dati personali in essi contenuti”.

I documenti pubblicati dovranno essere rintracciabili solo mediante i motori di ricerca interna al sito del soggetto pubblico e non attraverso i comuni motori di ricerca generalisti, garantendo così la conoscibilità dei dati senza che essi vengano estrapolati dal contesto nei quali sono inseriti.

Dovranno essere stabiliti periodi differenziati di permanenza online dei documenti, e si dovrà prevedere una accessibilità selettiva una volta scaduto il termine di pubblicazione.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, lo schema di decreto legislativo dovrà essere modificato circoscrivendo la pubblicazione dei dati ad un ambito più ristretto di informazioni personali, strettamente pertinenti, sia riguardo ai curricula sia ai compensi corrisposti, individuando anche modalità di diffusione meno invasive di quelle previste.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi politici o di carattere elettivo il Garante ha richiamato l’attenzione del Governo sull’opportunità di una riflessione generale sull’impianto della disciplina, richiedendo una graduazione degli obblighi di pubblicazione sia sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti che del contenuto degli atti da pubblicare.

In particolare, occorre circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni dei redditi da pubblicare alle sole notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazioni stesse, allo scopo di evitare la diffusione di dati anche sensibili (come la scelta del contribuente sulla destinazione del “5 per mille”). Lo stesso vale per soggetti estranei all’incarico pubblico, come coniugi, figli, parenti, ai quali è comunque necessario chiedere il consenso alla pubblicazione dei dati. Tale consenso dovrà essere libero e non condizionato e non dovranno comunque essere resi noti i nomi degli interessati che non intendessero fornirlo.

“Il Governo esaminerà attentamente i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e del sistema delle autonomie- sottolinea il ministro Filippo Patroni Griffi – Un sistema avanzato di trasparenza è condizione di una società democratica, in cui i titolari di cariche e di incarichi pubblici devono render conto del loro agire e svolgere ogni attività comunque collegata al loro status alla luce del sole. Un efficace e reale sistema di trasparenza può valere molto di più anche dei sistemi di controllo perché responsabilizza chi agisce nell’amministrazione e i cittadini. Queste esigenze sono senz’altro compatibili con il diritto alla riservatezza purché si attui un adeguato bilanciamento di interessi e la riservatezza non diventi un alibi per assicurare sfere pubbliche non conoscibili. Sono grato al Garante per i puntuali suggerimenti perché mi sembra si muovano nel giusto spirito”.

Lo schema di regolamento sulla trasparenza nella PA mira a dare attuazione al principio di trasparenza intesa come total disclosure, cioè” accessibilità totale delle informazioni su ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, del perseguimento delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche.” Il modello cui si ispira è quello del Freedom of Information Act statunitense.

Si prevede che i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria,devono essere disponibili in formato aperto e possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque.

Sul versante accesso civico, tutti avranno il diritto di chiedere ed ottenere gratuitamente dalle pubbliche amministrazione gli atti, i documenti e le informazioni di cui è obbligatoria la pubblicazione ma che, per qualsiasi motivo, le amministrazioni non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siti istituzionali;

Per rendere agevole l’accesso ai documenti e ai dati oggetto di pubblicazione i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni prevederanno una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” e, per rendere maggiormente utilizzabili le informazioni in essa contenute, non potranno essere usati filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai comuni motori di ricerca web di indicizzare i dati ed effettuare ricerche;

Tutte le informazioni e i dati in possesso dell’amministrazione dovranno essere oggetto di pubblicazione. In particolare tutte le informazioni necessarie ai cittadini per ottenere atti documenti o servizi da parte della amministrazioni dovranno essere disponibili online. Inoltre dovrà esserci la massima trasparenza sugli atti contabili e di spesa delle amministrazioni ivi inclusi quelli di trasferimento di fondi pubblici ad altri soggetti pubblici e privati;

Si riorganizzano in modo organico e completo le sanzioni e le responsabilità a carico dei funzionari per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Infione si prevede l’inefficacia dei provvedimenti di conferimento di incarichi adottati, ma non pubblicati, con il conseguente divieto di corrispondere la retribuzione prevista.

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