Il datore di lavoro che controlla arbitrariamente le email dei dipendenti viola il diritto alla vita privata e alla corrispondenza: è quanto ha decretato la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in una storica sentenza destinata a influire sul comportamento di tutti i paesi aderenti alla Convenzione europea dei diritti, Italia compresa. Con la sentenza La Corte fissa i paletti entro i quali il datore di lavoro può sorvegliare le comunicazioni sul web dei propri dipendenti, prevedendone anche il licenziamento, se usano Internet per fini personali durante le ore di lavoro.
Il caso da cui è scaturita la sentenza fa riferimento a un dipendente d’azienda in Romania licenziato nel 2006 per motivi disciplinari per aver utilizzato per comunicazioni personali lo strumento di messaggistica aziendale. Il datore di lavoro ha stampato i messaggi privati che il dipendente, Bogdan Barbulescu, aveva mandato al fratello e alla fidanzata usando Yahoo Messenger come prova della violazione del divieto aziendale di usare questo strumento per scopi personali. Barbulescu aveva negato in tribunale di aver usato Yahoo Messenger per fini diversi dai messaggi di lavoro, ma per i giudici europei non è questo il punto: il tribunale rumeno (che pure aveva sostenuto le ragioni dell’ingegnere licenziato) non ha protetto adeguatamente la privacy del lavoratore perché la sua corrispondenza privata era stata controllata senza che l’azienda lo avvertisse preventivamente del controllo che effettuava sulle comunicazioni. Secondo Strasburgo, è stato violato l’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo relativa al rispetto della vita privata e familiare.
La Corte europea dei diritti dell’uomo mette dunque dei precisi paletti al monitoraggio delle email in azienda: i tribunali dei paesi aderenti alla Convenzione devono accertare sempre se l’accesso del datore è legittimo verificando se il lavoratore è stato preventivamente avvisato del controllo sulla corrispondenza e delle modalità e motivazioni di tale controllo. L’azienda deve anche indicare quali soggetti avranno accesso alle comunicazioni del dipendente e per quali scopi. Senza la notifica preventiva l’amministratore del sistema non può accedere alle comunicazioni del lavoratore; in più l’autorità giudiziaria deve accertare che le misure di sorveglianza non vadano oltre gli scopi dichiarati; in ogni caso, il monitoraggio non può superare determinati limiti pena la violazione della privacy.