LE NUOVE MISURE

Esenzione vaccino Covid, il Garante privacy dà l’ok alla digitalizzazione del certificato

Green pass con Qr Code anche per chi non può vaccinarsi. Secondo l’autorità il Dpcm prevede misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali degli interessati

Pubblicato il 02 Feb 2022

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Il Garante Privacy dà il via libera allo schema di decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. “Lo schema di Dpcm – spiega l’authority in una nota – tiene conto delle sollecitazioni e delle indicazioni fornite dal Garante al ministero della Salute e al Governo, anche nell’ambito di interlocuzioni informali, e prevede dunque misure di garanzia ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone”.

La necessità della digitalizzazione dei documenti di esenzione era già stata segnalata dal Garante come “una questione urgentissima”, “necessaria per consentire alle persone che per specifici motivi di salute sono state esentate dalla vaccinazione – spiega ancora l’authority – di non subire le limitazioni previste dal cosiddetto decreto Riaperture per la non disponibilità di Green pass o super Green pass“. Motivo per cui il Garante Privacy a questo punto “auspica una quanto più rapida attuazione del decreto”.

In base al Dpcm, il certificato di esenzione dal vaccino riporterà gli stessi dati e avrà lo stesso aspetto del QR code previsto per la certificazione verde, in modo tale che il verificatore non possa distinguere se si tratta di certificazione di esenzione o di certificazione verde per avvenuta vaccinazione o guarigione o esito negativo di test anti Covid-19. Dalla verifica del QR code, spiega l’authority – si potranno desumere solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, ma non sulla salute della persona.

Le certificazioni di esenzione, inoltre, dovranno essere sempre aggiornate e quindi revocate nei medesimi casi previsti per le certificazioni verdi, come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta, oppure se dovesse venir meno la specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio.

Nella definizione del decreto – conclude il Garante – particolare attenzione è stata posta su una serie di delicati aspetti le come le modalità di accesso al Sistema Tessera Sanitaria, la messa disposizione delle certificazioni dell’interessato direttamente o tramite i soggetti intermediari, le modalità automatizzate previste per l’impiego delle certificazioni verdi in ambito scolastico e lavorativo.

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