Armonizzare le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative, per evitare disparità di trattamento tra un Paese europeo e l’altro. Questo l’obiettivo delle nuove linee guida – adottate in via provvisoria dall’Edpb (Comitato europeo per la protezione dei dati) – a cui si lavora nell’ambito del Gdpr.
Per le proposte c’è tempo fino al 27 giugno
Società private, enti pubblici, associazioni e cittadini avranno tempo fino a lunedì 27 giugno per inviare i loro commenti e proposte di modifica.
La versione finale delle nuove linee guida sul calcolo delle sanzioni amministrative sarà definita dai Garanti privacy europei in seno all’Edpb al termine della consultazione pubblica, tenendo conto dei riscontri inviati dagli stakeholder per uniformare le modalità applicative del Gdpr in tutta Europa.
Calcolo in cinque fasi
“I Garanti per la protezione dei dati personali europei hanno quindi proposto un aggiornamento delle metodologie adottate, suddividendo le modalità di calcolo in cinque fasi – spiega il Garante Privacy italiano -. Nella prima si stabilisce se il caso in questione riguarda uno o più casi di condotta sanzionabile e se la condotta abbia portato a una o più violazioni. Nella seconda fase si individua un punto di partenza (quantificabile) per il calcolo della sanzione, tenendo in considerazione la classificazione delle violazioni in base alla loro natura, la gravità della violazione e il fatturato dell’impresa. Nella terza fase vengono valutati i fattori aggravanti o attenuanti che possono aumentare o diminuire l’importo della sanzione pecuniaria, sulla base di criteri interpretativi armonizzati. Nella quarta fase viene definito il valore massimo della sanzione, in base alle disposizioni del Gdpr, in modo da garantire che tali importi non vengano superati. Viene infine analizzato se l’importo ipotizzato per la sanzione soddisfa i requisiti di efficacia, dissuasività e proporzionalità previsti dal Regolamento europeo per la tutela dei dati personali”.
Ad esempio – spiega ancora l’Autorità italiana – se la sanzione comminata a una grande multinazionale fosse di valore troppo basso, uguale a quella proposta per una piccola impresa, l’effetto deterrente della sanzione stessa verrebbe vanificato dalla sua scarsa capacità di incidere sul bilancio aziendale. Al tempo stesso, è necessario distinguere i soggetti che hanno commesso un solo errore da quelli che invece continuano imperterriti a violare le norme a tutela dei dati personali degli interessati, come a volte accade nel telemarketing o in altri settori.