Il 15 ottobrescatta l’ora X e iniziano, tra mille polemiche, i controlli del Green Pass sui luoghi di lavoro. Cosa possono e cosa non possono fare le imprese private?
Di seguito, una lista di Faq messa a punto dagli avvocati Ariella Fonsi e Marilara Coppola studio E-Lex.
Chi deve essere controllato?
Partiamo dalle cose semplici: dipendenti, collaboratori, stagisti, volontari, consulenti esterni, dipendenti di terzi che svolgono mansioni presso il datore di lavoro (es. imprese di pulizie)
Visitatori (es. clienti, parenti dei dipendenti)
Devo controllare tutti i dipendenti?
No, il controllo è a campione.
Si possono annotare in un registro, accessibile ai soli soggetti incaricati, i nominativi dei dipendenti controllati. Non è possibile annotare se i dipendenti siano possessori o meno del green pass. Nel caso in cui non lo siano, si effettuerà la comunicazione al Prefetto.
Come si controlla il Green Pass?
Con l’app Verifica C-19, con un pacchetto di applicazioni SDK rilasciato dal Ministero della Salute, con il servizio “Richiesta verifica Green Pass” sul portale istituzionale INPS per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti.
Sì, nel caso in cui vi siano dubbi sulla sua identità (es. nel caso di consulenti esterni o fornitori non conosciuti dal soggetto che effettua i controlli).
Posso conservare il Green Pass?
No. Tuttavia, per esigenze organizzative, il dipendente può comunicare al datore di lavoro di essere in possesso del Green Pass. Ciò non esonera, tuttavia, il datore di lavoro dall’effettuare i controlli.
No.
Chi può effettuare i controlli?
I soli soggetti nominati con atto scritto.
Devono essere soggetti dipendenti dal datore di lavoro o interni alla società?
No, è possibile anche che i controlli siano effettuati da una società esterna (es. quella che svolge già il servizio di guardiania). E’ sempre necessaria però una nomina con atto scritto.
Cosa fare in caso di assenza del Green Pass?
È necessario informare il Prefetto competente. E’ possibile stabilire, nell’atto di nomina, che i soggetti nominati comunichino questa circostanza all’ufficio risorse umane (HR) oppure al datore di lavoro e poi siano tali soggetti a effettuare le comunicazioni alla Prefettura.
Quali sono le conseguenze per il lavoratore privo di Green Pass?
È considerato assente ingiustificato e non ha diritto al compenso, però ha diritto a conservare il posto di lavoro e non può subire conseguenze disciplinari.
Il lavoratore privo di Green Pass può essere collocato in smart working?
Il D.L. 127/2021 non contiene previsioni in materia di smart working. E’ quindi una scelta del datore di lavoro, ma occorre considerare eventuali accordi sindacali.
Una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro irrogata dal Prefetto.
Al datore di lavoro può essere comminata, sempre da parte del Prefetto, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.