Nessun obbligo di “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali. Lo ribadisce il Garante Privacy a seguito delle segnalazioni ricevute da cittadini, si legge in una nota dell’authority, “che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base”. Chi ha effettuato un tampone può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro.
Dove vengono chiarite le indicazioni
A questo proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.
L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo. L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.
Revoca green pass: presto il parere del Garante
Rispetto all’annunciata revoca del green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde.
“Già nel provvedimento riportante il parere sul Dpcm di attuazione della piattaforma nazionale Dgc per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass del 9 giugno 2021 – si legge nella nota del Garante – l’authority aveva messo chiaramente in evidenza che il collegamento con la Piattaforma nazionale-Dgc risulta indispensabile per verificare l’attualità delle condizioni attestate nella certificazione, tenendo conto dell’eventuale variazione delle stesse (es. sopraggiunta positività), con significativi rischi anche in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento” con la conseguenza che “solo la Piattaforma nazionale-DGC, attuata nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dati e conformemente al parere dell’Autorità, ha infatti le caratteristiche per realizzare, superate le criticità in ordine alla specificazione delle finalità del trattamento sopra riportate, il rilevante obiettivo di interesse pubblico sottostante e può considerarsi proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito”.
Inoltre, nella segnalazione a Parlamento e Governo dell’11 novembre, l’Autorità ha sottolineato ancora una volta come “l’efficacia a fini epidemiologici del green pass dipenda da verifiche periodiche sulla sua persistente validità, attuabili mediante la piattaforma nazionale Dgc per il rilascio delle certificazioni, garantendo così l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali”.
Il Garante informa che è appena pervenuto dal ministero della salute la bozza di Dpcm di modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, che tocca anche gli aspetti legati alla revoca dei green pass, sul quale esprimerà il proprio parere con la massima urgenza.