LA SANZIONE

Telemarketing aggressivo, 600mila euro di multa per Fastweb

Secondo il Garante Privacy l’operatore ha contattato gli utenti senza aver ricevuto il loro permesso e ha adottato modalità di profilazione scorrette, accertando uno “scarso controllo sul comportamento della rete di vendita”

Pubblicato il 10 Set 2018

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Una sanzione da 600mila euro per aver messo in pratico campagne di telemarketing senza il consenso dei diretti interessati e aver “profilato” i propri clienti con modalità non corrette. A decidere la multa nei confronti di Fastweb è il Garante privacy, che ha emesso un’ordinanza ingiunzione per le violazioni che aveva già rilevato in un provvedimento adottato prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

“L’Autorità, grazie anche ad apposite ispezioni in loco – si legge in una nota del garante – aveva accertato che i call center che lavoravano per la società spesso contattavano clienti o potenziali clienti senza il loro consenso a ricevere proposte commerciali, chiamando più volte anche chi si era già opposto al trattamento dei propri dati per finalità di marketing. La compagnia telefonica, inoltre, aveva proceduto alla profilazione di alcune categorie di clienti (ad esempio quelli anziani o basso spendenti) senza aver prima acquisito il loro consenso informato e senza avere effettuato una notificazione completa al Garante”.

Dall’indagine del garante è inoltre emerso che la società esercitava una scarso controllo sulle pratiche di telemarketing aggressivo adottate dalla propria rete di vendita.

All’esito dell’accertamento, prosegue l’authority, il Garante aveva contestato alla compagnia telefonica sia le violazioni relative all’informativa, al consenso e alla profilazione, sia l’ipotesi di  maggiore gravità, in quanto commesse in relazione a banche dati di particolare rilevanza e dimensione. “In merito alle prime violazioni, Fastweb si è avvalsa della facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio, pagando autonomamente, in forma ridotta, l’importo previsto dal Codice privacy, ossia il doppio del minimo edittale per ciascuna delle condotte illecite accertate”.

Il Garante, si legge sulla newsletter dell’autohority, ha quindi adottato l’ordinanza ingiunzione con la quale ha applicato la sanzione prevista per l’aggravante non oblabile. L’importo è stato inizialmente quantificato in 150.000 euro tenendo conto della molteplicità delle condotte illecite commesse, dei numerosi procedimenti sanzionatori già subiti dalla società stessa e dell’ingente numero di persone i cui dati sono stati trattati in violazione della normativa. “La somma da pagare è stata poi quadruplicata dal Garante a 600.000 euro – conclude la nota – in considerazione della circostanza che le particolari condizioni economiche dell’operatore telefonico ne avrebbero altrimenti reso inefficace l’effetto sanzionatorio”.

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