Una sanzione da tre milioni e duecentomila euro per aver effettuato chiamate promozionali illecite, con il divieto di un ulteriore trattamento dei dati a fini promozionali con liste acquisite da altre società. E’ la decisione del Garante per la privacy nei confronti di Sky Italia, alla quale l’authority ha prescritto una serie di misure per mettersi in regola con la normativa europea e nazionale. Il provvedimento sul telemarketing selvaggio arriva a conclusione dell’attività istruttoria avviata a seguito di decine di segnalazioni e reclami di chi lamentava la ricezione di telefonate indesiderate che promuovevano i servizi Sky, direttamente o tramite call center terzi. Tra le criticità riscontrate c’è l’effettuazione di chiamate promozionali senza informativa e senza consenso, utilizzando liste non verificate, acquisite da altre società.
“A differenza di quanto ritenuto da Sky, infatti – si legge in una nota del Garante – il consenso a comunicare i propri dati a terzi dato dagli utenti alla società fornitrice delle liste non la autorizzava a utilizzare i nominativi a fini promozionali. Per svolgere correttamente l’attività di telemarketing Sky, all’inizio della telefonata, avrebbe dovuto fornire all’utente una propria informativa spiegando anche la provenienza dei dati e – solo dopo aver ottenuto il consenso – procedere con la proposta commerciale”.
Inoltre, secondo il garante per la Privacy, Sky – prima di effettuare una qualunque operazione – avrebbe dovuto controllare attraverso le proprie black list che le persone da contattare non avessero espresso la loro contrarietà a ricevere telefonate pubblicitarie proprio dei suoi prodotti.
Fra le altre misure imposte, prosegue il comunicato, il Garante ha prescritto a Sky, per agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, di prevedere tra i canali di ricezione delle dichiarazioni di opposizione al trattamento, anche l’indirizzo Pec indicato nel registro delle imprese, indirizzo che finora la Società non aveva ritenuto un valido punto di contatto per la privacy. Sky dovrà inoltre nominare i fornitori, che svolgono attività promozionali per suo conto, responsabili di tutte le fasi del trattamento: ciò anche al fine di ribadire che la Società, in qualità di titolare, ha l’obbligo di vigilare sul loro operato e verificare la corretta gestione dei contatti promozionali.
“Nel determinare l’ammontare della sanzione – conclude la nota – l’Autorità ha tenuto conto della gravità delle violazioni riscontrate, che si riferiscono a condotte ‘di sistema’ radicate nelle procedure societarie e del fatto che Sky, da molti anni presente sul mercato italiano, avrebbe dovuto impostare le proprie scelte di fondo nel rispetto della normativa sulla privacy”.