I PILLAR DI CORCOM

Videosorveglianza in casa, come installare gli impianti: le indicazioni del Garante Privacy

Tutto quello che c’è da sapere per chi decide di utilizzare telecamere di sicurezza e smart cam per proteggersi da furti e aggressioni. Fondamentale che non vengano riprese aree condominiali comuni o di terzi

Pubblicato il 24 Gen 2022

videosorveglianza e privacy

Installare nella propria abitazione sistemi di videosorveglianza per motivi di sicurezza, quindi per tutelarsi contro eventuali irruzioni di malintenzionati che potrebbero rappresentare un pericolo per persone o cose, è un’operazione a cui dedicare attenzione non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche da quello della privacy.

Videosorveglianza e privacy sono infatti due temi strettamente collegati. Ma spesso chi prende la decisione di installare le telecamere non è a conoscenza di alcune semplici norme di base che riguardano la riservatezza dei dati, e che invece sarebbe importante considerare. Per dare un aiuto a tutti i cittadini che fanno questa scelta il Garante Privacy ha appena pubblicato una scheda informatica che in pochi semplici passaggi spiega cosa è consentito e cosa non è consentito fare ai singoli privati cittadini in questo campo, secondo le indicazioni sulla normativa per la videosorveglianza privata.

Si tratta ovviamente, come specifica la stessa authority, di una scheda con finalità meramente divulgative, affiancata dalla raccomandazione, per gli interessati, di consultare direttamente le norme che regolano la materia e i provvedimenti finora assunti dal Garante. La scheda quindi, che fa parte delle iniziative dell’Autorità per migliorare e facilitare la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali – è disponibile sul sito istituzionale del Garante, alla pagina tematica https://www.gpdp.it/temi/videosorveglianza.

Il vademecum su videosorveglianza e privacy si articola in sei punti, i primi tre riassumono cosa è consentito fare e gli ultimi tre cosa non lo è.

Videosorveglianza e Privacy, la scheda del Garante

Dalla scheda emerge che le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale o domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone o beni senza alcuna autorizzazione e formalità, se si verificheranno tre condizioni. A partire dal requisito che le telecamere siano idonee a riprendere soltanto le aree di propria esclusiva pertinenza. Seconda condizione è che vengano attivate misure tecniche per oscurare porzioni di immagini ogni volta che, per tutelare  adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi. E infine è fondamentale, per non incorrere in violazioni delle norme sulla privacy, che nei casi in cui sulle aree riprese insista una servitù di passaggio in capo a terzi, sia acquisito formalmente e una tantum il consenso del soggetto titolare di quel diritto.

Quanto ai divieti, anche il questo caso il Garante privacy sintetizza in tre punti le prescrizioni: i privati cittadini che decideranno di installare i sistemi di videosorveglianza, in sostanza, dovranno prestare la massima attenzione al fatto che le telecamere non riprendano aree condominiali comuni o di terzi. Ma anche che non siano oggetto di riprese aree aperte al pubblico, come ad esempio strade pubbliche o aree di pubblico passaggio, e che le immagini riprese non siano oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi.

Nella pagina web dedicata all’argomento il Garante Privacy ha pubblicato anche una serie di risposte per le “frequently asked questions”.

Videosorveglianza e privacy, le norme

L’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili: ad esempio – spiega il Garante – le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori.

“Va sottolineato, in particolare, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati – sottolilnea l’authority – devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite”.

Sullo stesso tema il Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb)  ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” per fornire indicazioni sull’applicazione del Regolamento che includono anche la videosorveglianza.

Serve l’autorizzazione del Garante per installare le telecamere?

No: spetta al titolare del trattamento – che si tratti un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista o un condominio – valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve anche, specifica il Garante – valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

Si devono dare informazioni sulla presenza delle telecamere?

Sì. I passanti devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici come concerti o manifestazioni sportive, e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

L’informativa, anche semplificata, va collocata prima di entrare nella zona videosorvegliata e deve sempre contenere le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. “L’interessato – spiega l’authority – deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. Infine l’informativa deve rinviare a un testo completo che contenga tutti gli elementi di cui all´articolo 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo.

Videosorveglianza e privacy: per quanto si conservano le registrazioni?

 “In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni – spiega il garante – Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere, nella maggior parte dei casi, cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione”.

Ciò non toglie che in alcuni casi possa essere necessario prolungare i tempi di conservazione delle immagini inizialmente fissati dal titolare o previsti dalla legge: ad esempio, nel caso in cui tale prolungamento si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso.

Videosorveglianza e privacy, quando serve la valutazione di impatto preventiva?

La valutazione d’impatto preventiva, secondo le indicazioni del Garante Privacy, è prevista se il trattamento può presentare un rischio elevato per le persone fisiche, come nel caso dei sistemi integrati che collegano telecamere tra soggetti diversi o a sistemi intelligenti, capaci di analizzare le immagini ed elaborarle, ad esempio per rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. “La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è sempre richiesta, in particolare – aggiunge l’authority – in caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Quali sono le norme per la videosorveglianza con telecamere in condominio?

L’installazione deve essere deliberata dall’assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti. Secondo la normativa sulle telecamere, queste devono essere segnalate con appositi cartelli e le registrazioni devono essere conservate per un periodo limitato, ipotizzando un termine che non oltrepassi i 7 giorni.

Si possono utilizzare sistemi “casalinghi” come le smart cam?

“Il trattamento dei dati personali mediante l’uso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza – spiega il Garante Privacy – rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento. Ma i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti, come babysitter e colf – devono essere informati, e sarà necessario evitare il monitoraggio di ambienti che ledano la dignità della persona, come i bagni, e proteggere adeguatamente i dati acquisiti con idonee misure di sicurezza, in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet.

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