DECRETO ASSET

5G, il Governo snellisce le procedure su notifiche e impianti esistenti

Approvato l’emendamento di Fratelli d’Italia che nell’abrogare l’articolo 3 del decreto legge 105 del 2019 va ad “armonizzare” le regole con quelle del Golden power. Ma soprattutto cadono le misure sui contratti antecedenti al Perimetro cibernetico che prevedevano anche l’eventuale sostituzione di apparati in uso al fine di garantire la piena sicurezza

Pubblicato il 28 Set 2023

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Snellimento delle procedure sul fronte 5G. Stop all’obbligo per i soggetti non rientranti nel Perimetro di sicurezza cibernetica di inviare comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn) dell’Agenzia nazionale per la cybecurity per l’acquisizione di beni e servizi relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di servizi di comunicazione elettronica basati sulla tecnologia di quinta generazione mobile con la valutazione del rischio associato. E, soprattutto, stop alle misure riguardanti gli impianti in essere prima dell’entrata in vigore della legge che ha istituito il Perimetro cibernetico.

La misura è frutto di un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Asset che va ad abrogare l’articolo 3 del decreto legge 105 del 2019 che aveva appunto istituito il cosiddetto Perimetro cibernetico.

Cosa prevede il nuovo articolo

L’articolo 7 del Decreto Asset va a integrare la disciplina dei poteri speciali del governo (decreto-legge n. 21 del 2012) specificando che che i poteri inerenti ai settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all’interno di un medesimo gruppo “quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all’intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all’Unione europea”, si legge nel dossier esplicativo “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”.  Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l’articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l’applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.

Cosa prevedeva l’articolo 3 del Perimetro Cibernetico (testo integrale)

Disposizioni in materia di reti di  telecomunicazione  elettronica  a banda larga con tecnologia 5G

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione perquanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), anche  nei  casi in cui sono tenuti  alla  notifica  di  cui  all’articolo  1-bis  del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
  1. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  previsto dall’articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all’articolo 1-bis del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56,  sono  esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che  potrebbero  compromettere  l’integrità e   la sicurezza delle reti e dei dati  che  vi  transitano,  da  parte  dei centri di valutazione di cui all’articolo 1,  comma  6,  lettera  a), sulla base della  disciplina  prevista  in  attuazione  del  predetto regolamento.
  1. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento di cui all’articolo  1,  comma  6,  le  condizioni  e  le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti già autorizzati con decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, adottati ai sensi dell’articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di  entrata  in  vigore  del medesimo  regolamento,  qualora  attinenti  alle  reti,  ai   sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli  elenchi  di  cui all’articolo 1, comma 2, lettera  b),  possono  essere  modificate  o integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure  aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza  equivalenti  a quelli  previsti  dal  presente  decreto,  anche  prescrivendo,   ove necessario, la sostituzione di  apparati  o  prodotti  che  risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza

Cadono le misure sugli impianti esistenti

L’abrogazione dell’articolo 3 comporta dunque l’abrogazione delle disposizioni contenute nel comma 3 relative al da farsi riguardo agli impianti e alle apparecchiature già in essere prima dell’entrata in vigore del Perimetro cibernetico. Secondo la norma abrogata potevano essere modificate o integrate oppure totalmente sostituite nel caso di situazioni gravemente lesive della sicurezza.

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