LA DELIBERA

Frequenze, Agcom avvia consultazione pubblica su banda 3400-3600 MHz

Si punta a definire i nuovi criteri per la determinazione dei contributi economici relativi alla proroga della durata dei diritti d’uso. 45 giorni di tempo per le osservazioni

Pubblicato il 01 Mar 2021

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Agcom ha avviato una consultazione pubblica mirata alla definizione di nuovi criteri per la determinazione dei contributi economici relativi alla proroga della durata dei diritti d’uso delle frequenze nella banda 3400-3600 MHz. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della delibera (qui il documento relativo alla consultazione).

La consultazione fa seguito alle sentenze del Tar del Lazio ( 13553/2019, 13556/2019, 13558/2019, 13561/2019, 13564/2019, 13566/2019, 13567/2019, 13568/2019, 13570/2019), con cui sono stati accolti in parte i ricorsi delle società Iliad, Tim e Vodafone, che di fatto annullano la delibera n. 183/18/Cons nella parte in cui è stato ritenuto “ragionevole, proporzionato e non discriminatorio parametrare i contributi per la proroga dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3400-3600 MHz al prezzo di riserva per l’aggiudicazione delle frequenze della banda contigua 3600-3800 MHz, ritenendo dunque meritevoli di accoglimento le deduzioni dei ricorrenti in ordine alla notevole differenza venutasi a determinare tra il valore economico di detti contributi di proroga per la banda 3400-3600 MHz e il prezzo finale dell’offerta aggiudicataria media dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3600-3800 MHz all’esito della gara 5G”, si legge nella delibera di Agcom che avvia la consultazione.

In particolare – si legge sempre nel provvedimento – nelle sentenze nn. 13553, 13556, 13558, 13561 si legge che “considerato che al termine della gara per l’attribuzione dei diritti d’uso di frequenze 3600-3800 MHz, la trattativa aveva individuato un valore ben superiore al prezzo posto a base d’asta, il MISE e l’Autorità avrebbero dovuto introdurre gli opportuni correttivi sopra accennati, fissando l’entità del contributo per la proroga delle frequenze 3400-3600 MHz tenendo in considerazione il valore di aggiudicazione delle frequenze contigue assegnate all’esito dell’asta”.

Nella sentenza n. 13570 il Tar ha affermato che “atteso che il valore effettivo delle risorse in questione è fornito principalmente dal mercato di riferimento, i contributi per la proroga dei diritti d’uso per cui è causa avrebbero, dunque, dovuto essere rideterminati in maniera equa e proporzionata, tenendo conto – come sostenuto dalla ricorrente – del loro reale valore economico come espresso dal mercato in sede di definizione dell’importo di aggiudicazione delle frequenze 3.6 – 3.8 GHz all’esito della relativa gara “5G”, a parità di quantità di banda, estensione geografica e di durata del diritto d’uso”.

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