Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che riforma la disciplina del Golden Power (scarica qui il decreto) per garantire la sicurezza delle nuove infrastrutture di Tlc, in particolare quelle 5G.
“Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge recante modifiche alla disciplina sostanziale e procedurale in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, si legge sul comunicato stampa diffuso al termine del Cdm.
E il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook annuncia che “il nuovo decreto-legge delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al Governo in caso di autorizzazioni di atti e operazioni societarie riguardanti le nuove reti di infrastrutture tecnologiche”.
I poteri speciali – si legge nel testo del decreto – sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Le aziende avranno 10 giorni di tempo – a seguito della conclusione di un contratto o accordo (con aziende e fornitori extra-Ue ndr) – per notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, “in modo da consentire l’eventuale esercizio del potere di veto o l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni”. E da parte sua la Presidenza del Consiglio avrà 45 giorni per comunicare l’eventuale veto ovvero l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Decorsi i 45 giorni i poteri speciali si intendono non esercitati al netto di ulteriori richieste di informazioni e quindi di proroga della scadenza dei suddetti.
Il Governo “può ingiungere all’impresa acquirente e all’eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore”. E chiunque non osservi gli obblighi di notifica “è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del medesimo valore”.